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NUOVE REGOLE PER IL PRONTO SOCCORSO

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Sulla Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2004 è stato pubblicato il decreto del Ministero della Salute 15 luglio 2003, n. 388 dal titolo: “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni”. L’articolo citato nel titolo, infatti, dispone che “Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente e il Consiglio superiore di sanità.” Ed ecco dunque che, puntualmente, il decreto in questione detta norme sulle attrezzature di pronto soccorso di cui le attività produttive che occupano dei “lavoratori” dovranno disporre, nonché sulla formazione e sull’aggiornamento a cui dovranno sottoporsi i lavoratori incaricati dal datore di lavoro (o quest’ultimo in prima persona, nel caso decida di farsene carico egli stesso) di questo delicato compito. Vediamo, dunque, le disposizioni del decreto rapportate all’attività del veterinario datore di lavoro: - nelle strutture con tre o più lavoratori sarà necessario disporre di una cassetta di pronto soccorso contenente almeno: Guanti sterili monouso (5 paia); Visiera paraschizzi; Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).; Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3); Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).; Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2); Teli sterili monouso (2).; Pinzette da medicazione sterili monouso (2); Confezione di rete elastica di misura media (1); Confezione di cotone idrofilo (1); Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).; Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2); Un paio di forbici; Lacci emostatici (3); Ghiaccio pronto uso (due confezioni).; Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2); Termometro; Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa; quanto si ritenesse necessario in funzione dei rischi presenti nel luogo di lavoro. Inoltre l’attività dovrà essere dotata di “un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale”. - le strutture con meno di tre lavoratori, invece dovranno essere dotate di un pacchetto di medicazione contenente almeno:Guanti sterili monouso (2 paia).; Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).; Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).; Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).; Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).; Pinzette da medicazione sterili monouso (1).; Confezione di cotone idrofilo (1).; Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).; Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1). Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).; Un paio di forbici (1). Un laccio emostatico (1).; Confezione di ghiaccio pronto uso (1); Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).;Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza; quanto si ritenesse necessario in funzione dei rischi presenti nel luogo di lavoro. Anche in questo caso l’attività dovrà essere dotata di “un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale”. Inoltre, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, ogni unità produttiva dovrà dotare i propri lavoratori, qualora effettuino prestazioni in luoghi isolati, di un pacchetto di medicazione e di un “mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale”. Relativamente, poi, alla formazione degli addetti al pronto soccorso, questi dovranno seguire un corso della durata minima di 12 ore e frequentare un corso d’aggiornamento ogni tre anni almeno per quanto attiene alla capacita' di intervento pratico. Chi, invece, abbia già sostenuto un corso di pronto soccorso prima dell’entrata in vigore del decreto, potrà limitarsi ai soli aggiornamenti triennali. GIORGIO NERI