La proposta di legge sulla tutela degli animali ( C. 432-B) è ferma in Parlamento. Gli
Animalisti Italiani Enpa ,
Lav ,
Forza Piccoli Amici ,
Lega Nazionale per la Difesa del Cane Lipu e
wwf si appellano alla Camera dei Deputati per la terza e definitiva approvazione di un testo che “nonostante alcuni emendamenti peggiorativi” ritengono sia un “ testo innovativo ed utile per contrastare violenze, abbandoni e combattimenti”. Ad ottobre la Commissione Giustizia ne aveva chiesto il trasferimento in sede legislativa, per accelerarne l’iter di approvazione. Il relatore Italico Perlini (FI) ringraziava i componenti della Commissione “per la sensibilità dimostrata”, ma li incoraggiava anche a sostenere l’iter del provvedimento” la cui approvazione – osservava- non può essere ulteriormente rinviata”. Nell’appello divulgato ieri dalle Associazioni animaliste si legge “questo Disegno di Legge, pur con alcuni limiti, rappresenta un grande cambiamento per la considerazione giuridica degli animali prevedendo nella attuale formulazione:
Maltrattamento e doping: reclusione da tre mesi ad un anno o multa da 3mila a 15mila euro per chi cagiona una lesione ad un animale, un danno alla salute, o sevizie o comportamenti, fatiche, lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. Aumento della metà se deriva la morte dell’animale.
Elevazione da contravvenzione a delitto: non permette l’estinzione del reato con una semplice oblazione ed allunga la prescrizione a 5 anni (7 e mezzo se prorogata) a fronte degli attuali 2 (3 se prorogata) che non permetteva finora, di fatto, la celebrazione dei processi.
Abbandono di animali: arresto fino ad un anno o ammenda da 1.000 a 10mila euro.
Detenzione incompatibile con natura degli animali e produttiva di grandi sofferenze: arresto fino ad un anno o ammenda da 1.000 a 10mila euro. Si applica anche ai casi previsti dalle leggi speciali.
Spettacoli o manifestazioni: con sevizie o strazio, reclusione da quattro mesi a due anni e multa da 3mila a 15mila euro. Aumento di un terzo se vi sono scommesse o se ne deriva la morte dell’animale impiegato
Uccisione per crudeltà: reclusione da tre a diciotto mesi. Si supera la distinzione fra uccisione di animale altrui, considerato “patrimonio”, ed uccisione di animale proprio senza maltrattamento (finora non sanzionata, esempio, in eutanasia da un veterinario) o di animale “di nessuno” (previsione finora limitata a cani e gatti ma senza specifica sanzione).
Combattimenti fra animali e competizioni non autorizzate: reclusione da uno a tre anni e multa da 5mila a 160mila euro per chi promuove, organizza o li dirige. Aumento di un terzo se presenti minorenni o persone armate o con promozione attraverso video.
Allevamento, addestramento, fornitura di animali per combattimenti: reclusione da tre mesi a due anni e multa da 5mila a 30mila euro.
Effettuazione di scommesse, anche se non presente ai combattimenti o competizioni: reclusione da tre mesi a due anni e multa da 5mila a 30mila euro.
-Produzione, commercializzazione e importazione pelli di cani o gatti: arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da 5mila a 100mila euro, confisca e distruzione del materiale.
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti: sono sempre disposti la confisca degli animali impiegati sia per i combattimenti che per i maltrattamenti ed affidamento ad associazioni con spese anticipate dallo Stato che potrà rivalersi sul condannato. E’ anche disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell’eventuale attività di trasporto, commercio o allevamento di animali; in caso di recidiva è disposta l’interdizione.
Sperimentazione senza anestesia se non autorizzata: reclusione da tre mesi ad un anno o multa da 3000 a 15mila euro.
Per l’applicazione della legge: creazione di un coordinamento interforze fra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato e Polizie municipali e provinciali. La vigilanza viene ristretta agli animali d’affezione per le guardie particolari giurate delle associazioni. Le entrate derivanti dalle sanzioni saranno destinate dallo Stato alle associazioni affidatarie degli animali sequestrati o confiscati. -Interessi lesi: le associazioni animaliste riconosciute perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.
Attività formative: possibilità di promozione d’intesa fra Stato e Regioni dell’integrazione dei programmi didattici delle scuole di ogni ordine e grado in materia di etologia e rispetto degli animali.