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NO ALL'IRAP PER GLI STUDI ASSOCIATI

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La Commissione Tributaria Provinciale di Brescia con la sentenza n. 134/2003 ha aggiunto un altro importante punto a favore del mondo professionale che sostiene la propria estranietà dall'IRAP dichiarando che non solo è esente il libero professionista quando svolge la propria attività in modo individuale ma anche quando questa si svolge sotto forma di studio associato. Il ragionamento su cui si basa la sentenza è lo stesso già più volte ribadito da altre Commissioni che ritengono che nell'attività professionale non possa esserci " autonoma organizzazione" dipendendo esclusivamente dall'apporto e dal contributo diretto del libero professionista indipendentemente dalla presenza di dipendenti.
. Secondo la Commissione di Brescia vi sono però alcune eccezioni nel caso in cui l'attività sia svolta in forma associata.
- non può essere sottratta all'IRAP l'attività professionale esercitata in forma di impresa e questo perchè l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa.
- sono inoltre soggette all'imposta le attività svolte all'interno dello studio a prescindere dall'apporto lavorativo del professionista. Questo nel caso in cui, quindi, un dipendente svolgesse all'interno della struttura un'attività collaterale o complementare in modo del tutto indipendente ed autonomo rispetto al professionista.