La Camera dei deputati ha approvato definitivamente il 23 ottobre scorso la legge comunitaria 2003. Il provvedimento conta 25 articoli e recepisce complessivamente 50 direttive europee. La legge omunitaria è il principale strumento per la trasposizione delle direttive europee nell'ordinamento italiano.
Fra le direttive recepite, alcune sono di diretto interesse veterinario: 2003/50/CE del Consiglio, dell’11 giugno 2003, che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini; 2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina; 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologi; 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all’accordo 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano; 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale. La legge comunitaria introduce inoltre l’obbligo di comunicare annualmente l'utilizzo dei finanziamenti per i controlli veterinari sugli animali vivi e prodotti d’origine animale (Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, recante attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano
e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale): “ Le regioni e le province autonome pubblicano nel bollettino ufficiale regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, comunicandone tempestivamente gli estremi al Ministero della salute e al Ministero dell’economia e delle finanze, i dati relativi alle somme effettivamente percepite ai sensi del presente decreto, nonche´ ai costi del servizio prestato, da calcolare tenendo conto degli oneri salariali e sociali relativi al personale del servizio di ispezione e delle spese amministrative connesse all’esecuzione dei controlli e delle ispezioni. Il Ministero della salute effettua, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, la valutazione dei dati e la verifica degli adempimenti di cui al presente decreto”. Il Ministero della Sanità dovrà controllare i dati pervenuti mentre le regioni e le province autonome, entro il 30 giugno di ogni anno, fisseranno la misura dei contributi dovuti per la copertura dei costi, di comune accordo con il governo.