• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31426

UN TETTO PER LA MATERNITA’

Immagine
L’indennità di maternità spettante alle libere professioniste per i due mesi prima la data del parto e i tre mesi sucessivi avrà, oltre che un limite minimo anche un massimo e dovrà tenere conto esclusivamente del reddito professionale. Il disegno di legge approvato il 30 settembre dalla Commissione Lavoro e Previdenza del Senato, in sede deliberante, modifica l’articolo 70 del decreto legisltativo 151/2000 e cambia le regole stabilite dalla legge 379/1990. Il provvedimento è stato sollecitato dalle Casse di Previdenza Private, preoccupate da richieste di indennità elevate avanzate negli ultimi anni. Fece clamore la richiesta miliardaria avanzata alla cassa forense da una professionista in maternità. “Si elimina finalmente- ha detto Maurizio De Tilla (ADEPP) – la possibilità di fare speculazioni ai danni dei bilanci degli enti. Poichè il riferimento del calcolo dell’indennità è il reddito fiscale dichiarato nel secondo anno precedente alla domanda, più alto è il parametro, maggiore è l’assegno”. Cambia dunque il criterio di determinazione del periodo d’imposta di riferimento, che non sarà più condizionato dalla data della domanda, bensì dalla data dell’evento. L’indennità non potrà essere superiore a cinque volte l’importo minimo, secondo il comma 3 dell’articolo 70 che stabilisce che in ogni caso l’indennità stessa deve essere almeno pari all’80% di cinque mensilità del salario minimo giornaliero stabilito dall’articolo 1 del dl 402/81 convertito in legge n. 537/81. . La base di computo sarà il solo reddito professionale percepito e denunciato come reddito di lavoro autonomo. Dunque, non rilevano più redditi di altra natura. In virtù della loro autonomia le casse possono innalzare l’importo massimo in relazione alle capacità reddituali e contributive della categoria professionale e compatibilmente con gli equilibri finanziari dell’Ente.