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IRAP, ANCHE LA TOSCANA DICE NO

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Ad oggi le sentenze delle Commissioni tributarie regionali sono quattro: due a favore dell’imposizione dell’IRAP ai liberi professionisti e due contrarie. Dopo quella dell’Emilia Romagna, è la Commissione tributaria della Toscana (sentenza n. 91 del 7 febbraio 2003) a riconoscere al ricorrente libero professionista l'esclusione dall'IRAP ed il diritto al rimborso dei versamenti effettuati. Viene così recepita la sentenza della Corte Costituzionale che escludeva dall'imposta i contribuenti con limitata organizzazione. Nel caso in discussione la Commissione della Toscana ha infatti sostenuto il ricorrente, in quanto questi " svolge la propria attività professionale, senza dipendenti, senza impiego di capitali e senza alcuna organizzazione" ed " il reddito prodotto deriva unicamente dal lavoro personale." Certamente era risultata più interessante per tutto il mondo professionale la sentenza della Commissione regionale dell'Emilia Romagnache riteneva esclusi dall'assoggettamento all'imposta tutti i professionisti indipendentemente dal grado di organizzazione. Queste ultime due sentenze che sembrano orientare la giurisprudenza verso le richieste dei professionisti motivano maggiormente le presentazioni di domande di rimborso come la stessa Consilp Conf-professioni ha recentemente sollecitato. L'adesione al condono fiscale annulla automaticamente ogni possibilità di rimborso dell'IRAP riferita agli anni condonati. Le domande di rimborso potranno essere presentate soltanto per gli anni successivi a quelli condonati.( Il Sole 24 Ore, 21 marzo 2003)