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CONDONO: ATTENTI ALL'IRAP

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L'amministrazione finanziaria con la circolare n 7/E del 5 febbraio 2003 chiarisce alcuni aspetti per l'applicazione del condono. Particolarmente importante per i liberi professionisti il punto che riguarda l'IRAP: la richiesta di condono blocca l'istanza di rimborso dell'imposta.
L'applicazione del condono fiscale ha evidenziato dubbi e quesiti ai quali, almeno in parte, ha risposto l'amministrazione finanziaria con la circolare n. /7E del 5 febbraio 2003. Di particolare interesse per i liberi professionisti alcuni aspetti che riguardano l'IRAP. La circolare prevede due ipotesi diverse.
a) se la richiesta di rimborso deriva da un errore di calcolo commesso nella dichiarazione originariamente presentata, la definizione ai sensi degli art. 7 o 9 della Finanziaria non comporta la rinuncia alla vertenza IRAP. In altri termini se la richiesta deriva da un errore di calcolo rilevato in sede di liquidazione dal contribuente, che ha quindi presentato domanda di rimborso per la parte eccedente ed erroneamente versata, lo stesso rimborso gli compete ugualmente indipendentemente dall'applicazione dell'art. 7o 9 che non comportano pertanto la rinuncia al ricorso contro l'eventuale rifiuto tacito od espresso.
b) Se l'istanza di rimborso, al contrario, deriva da una pretesa esclusione dal campo di applicazione dell'IRAP, il contribuente che definisce la propria posizione con le sanatorie previste dagli artt. 7 o 9 della Finanziaria rinuncia ad eventuali cause di esclusione e quindi ad ogni contenzioso derivante da esse. Infatti la " definizione automatica ( adesione al condono), limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento all'applicabilità di esclusioni."