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MICROCHIP IN LOMBARDIA

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REGIONE LOMBARDIA - CIRCOLARE della Direzione Generale Sanità n°56/2002 - Anagrafe Canina – introduzione del sistema identificativo dei cani mediante utilizzo di microchip OBIETTIVO REGIONALE La Regione Lombardia intende garantire una più efficace identificazione dei cani con l’ausilio di uno strumento moderno ed adeguato, e realizzare una banca dati regionale efficiente, facilmente accessibile sia agli addetti ai lavori che all’utenza. In una fase successiva, la Regione Lombardia intende provvedere a: 1. aggregare in un’unica banca dati regionale tutte le informazioni relative ai cani tatuati nel periodo precedente all’introduzione dei microchip; 2. coordinarsi con le altre regioni al fine di creare un’unica banca dati canina nazionale. PREMESSA L’art.1 - comma 1 della Legge regionale 08.09.1987, n. 30 “Prevenzione del randagismo – tutela degli animali e della salute pubblica” ha stabilito che “presso l’USSL sede del servizio veterinario è istituita l’anagrafe del cane”. L’art. 2 comma 1 recita “…il cane iscritto all’anagrafe è contrassegnato da un numero di riconoscimento impresso mediante tatuaggio indolore…”. A distanza di 15 anni dalla pubblicazione della sopracitata Legge Regionale e visti i progressi tecnologici nel campo dell’identificazione degli animali si ritiene doveroso dare una interpretazione dinamica della norma. Ciò anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n°123 del 16-25 marzo 1992, che ha rilevato che l’obbligo di identificazione dei cani con codice da imprimersi mediante tatuaggio indolore, come previsto dalla Legge 282/91, “chiaramente non esclude particolari modalità di effettuazione del tatuaggio ….., ponendo esclusivamente la condizione che l’intervento sia indolore.” Attualmente molte Regioni italiane hanno attivato l’identificazione dei cani tramite l’applicazione di microchip e l’orientamento futuro è quello della creazione di una banca dati nazionale che permetta la tempestiva identificazione dei cani indipendentemente dal luogo di ritrovamento. APPLICAZIONE E DECORRENZA Le esperienze maturate in altre Regioni ed i risultati della sperimentazione condotta anche in Lombardia (nelle ex Unità Sanitarie Locali di Tradate-VA e di Bormio-SO), consentono di affermare che, allo stato attuale, l’utilizzo dei microchip è il metodo di identificazione più efficace. Pertanto, l’inoculazione sottocutanea del microchip viene individuata dalla Regione Lombardia quale metodo identificativo dei cani, in sostituzione del tatuaggio. Ai fini di rispondere a criteri di economicità e di uniformità delle prestazioni, le Aziende Sanitarie Locali della Regione Lombardia espleteranno una gara d’appalto consorziata, per la fornitura del materiale necessario. Nel corso del 2003, compatibilmente con la disponibilità del materiale necessario, l’identificazione dei cani, ai fini dell’iscrizione in anagrafe, dovrà essere effettuata esclusivamente nel rispetto delle modalità illustrate nei successivi paragrafi. CARATTERISTICHE DEL NUOVO SISTEMA IDENTIFICATIVO Il sistema si compone essenzialmente di una capsula (trasponder) che contiene il microchip, e di un lettore per la rilevazione del codice, con le caratteristiche di seguito riassunte: Trasponder (TAG) E’ una capsula dalla dimensione di circa 10 -14 mm x 2 mm e caratteristiche conformi alle norme ISO 11784–11785., in materiale biocompatibile, dotata di un sistema antimigrazione sottocutanea. All’interno di tale capsula è presente un microchip di ultima generazione (denominato FDX-B) pre-programmato con codice di 15 cifre. Il codice identifica, in modo assolutamente univoco: lo Stato in cui viene utilizzato, la ditta produttrice e, con una sequenza numerica random di otto cifre, il soggetto. Il transponder è posto in confezioni sterili monouso e viene fornito con apposito iniettore sottocutaneo. Lettore È di tipo ”FULL ISO”, capace cioè di identificare non solo i microchips FDX-B di ultima generazione ma qualsiasi transponder impiantato negli ultimi 10 anni (FDX-A o HDX). GESTIONE ANAGRAFE – PROCEDURE OPERATIVE L’iscrizione dei cani in anagrafe deve avvenire contestualmente all’identificazione degli stessi mediante applicazione del transponder. I cani accalappiati, se non già correttamente identificati (ovvero con tatuaggio leggibile o microchip),durante il ricovero presso il canile sanitario dovranno essere identificati mediante microchip e, contestualmente, iscritti in anagrafe. L’identificazione-iscrizione può essere effettuata esclusivamente dai: 1. Veterinari del Servizio Sanitario Nazionale: 2. Veterinari libero professionisti accreditati BANCA DATI REGIONALE A livello regionale viene istituita un’unica banca dati che, in una prima fase, raccoglierà i dati relativi ai soli cani identificati con microchip. Per garantite la tracciabilità dei codici identificativi sin dal momento dell’acquisizione dei microchip e ridurre al minimo le possibilità di errori di trascrizione dei codici, la ditta fornitrice, contestualmente alla consegna dei transponder, trasmette all’Unità Organizzativa Veterinaria regionale l’elenco informatizzato dei relativi codici identificativi, garantendo così l’attivazione di un’anagrafe a priori. Alla banca dati regionale possono collegarsi, via internet:  ai fini della relativa alimentazione - aggiornamento, i Veterinari delle ASL ed i Veterinari liberi professionisti accreditati. Essi, per quanto di competenza, devono provvedere alla registrazione, entro sette giorni dall’evento: a) delle nuove iscrizioni b) delle dichiarazioni fornite dai proprietari dei cani in merito ai trasferimenti di proprietà, trasferimenti di residenza, decessi, smarrimenti, furti e ritrovamenti;  ai fini della consultazione, le singole ASL e, in base a specifici criteri di accesso che garantiscano la tutela della privacy, i Veterinari liberi professionisti accreditati, le amministrazioni comunali, le associazioni e gli enti animalisti riconosciuti dalla regione. La banca dati potrà essere consultata anche da utenti non registrati, i quali, indicando il codice del microchip di un cane, potranno individuare il distretto dell’ASL presso il quale il cane stesso risulta iscritto. ACCREDITAMENTO DEI VETERINARI LIBERI PROFESSIONISTI Ai fini dell’accreditamento, i Veterinari liberi professionisti presentano apposita domanda al Servizio di Sanità Animale dell’ASL (All. 1). L’accreditamento (All. 2) consente di operare su tutto il territorio regionale ed è subordinato all’impegno del libero professionista di attenersi a quanto previsto nella presente circolare. In particolare dovranno garantire, oltre che la disponibilità di lettori full-ISO, la possibilità di collegarsi al sito internet per la trasmissione dei dati di aggiornamento all’anagrafe regionale. In caso di mancato rispetto delle condizioni previste, il Servizio di Sanità Animale dell’ASL provvede alla revoca dell’accreditamento. I liberi professionisti accreditati, al fine della corretta gestione dell’anagrafe a priori, dovranno acquisire i microchip esclusivamente presso la ditta fornitrice dell’ASL. TARIFFA Ai proprietari dei cani deve essere addebitato l’effettivo costo di acquisto del microchip. Inoltre, per la prestazione erogata:  i Servizi Veterinari delle ASL applicano il vigente tariffario regionale (stabilito con Dgr 13 Settembre 1996, N° 6/18050 e successive modifiche, alle voci A28.04 e A28.05 o A28.06);  i Veterinari Liberi professionisti accreditati applicano una tariffa in linea con il tariffario definito dai singoli Ordini provinciali di appartenenza. NORMA TRANSITORIA Sino alla effettiva disponibilità dei transponder, continuerà ad avere validità l’identificazione tramite tatuaggio.