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PARCELLE: INTERESSI DI MORA SUI RITARDI

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Trascorsi trenta giorni, se la parcella non è stata pagata, anche il libero professionista può applicare interessi di mora pari al tasso della banca centrale europea maggiorato di 7 punti. Il decreto legislativo n.231/2002 equipara il professionista all’imprenditore nel suo diritto a non subire ritardi nei pagamenti ed anche a respingere clausole contrattuali gravemente inique. Ma non si va oltre nell’equiparazione. Anzi, la direttiva 200/35/Ce da cui deriva questo provvedimento ne circoscrive cautamente l’ambito di applicazione e chiarisce infatti che per gli stati membri non c’è alcun obbligo di trattare le professioni liberali come imprese o attività commerciali, questione molto delicata sia per i risvolti sulle leggi antitrust che sulle funzioni stesse degli ordini professionali e della legittimità dei tariffari. L’equiparazione inoltre offre un vantaggio solo nei rapporti con altre imprese ( private, pubbliche, individuali, professionisti) o con la pubblica amministrazione ( Stato, Regioni, Enti pubblici territoriali ed Enti pubblici non economici).
Il dgls 231 vale già per i contratti conclusi dopo l’8 agosto 2002.