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NIENTE SCONTI SULL’OMEOPATIA

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La terza sezione civile della Cassazione ha respinto il suo ricorso e ha ritenuto fondata la decisione presa dalla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. Ai medicinali omeopatici si applicano, per legge, le stesse disposizioni che riguardano le altre medicine.
Lo dice chiaro un decreto legislativo, il n.185 del 1995, che stabilisce regole particolari sui requisiti per l'immissione e la permanenza in commercio dei prodotti omeopatici, ma non accenna in alcun modo al prezzo della loro vendita.
Così, in difetto di particolari disposizioni, anche nella vendita di questi prodotti, i farmacisti devono osservare le regole deontologiche generali, valide per tutti i medicinali, per i quali vige anche il divieto di praticare sconti sul prezzo indicato sulla confezione.
Resta così ammonito dall'Ordine il farmacista che ha presentato la sua istanza in Cassazione: in farmacia i titolari non possono fare sconti né sulle medicine, né sui prodotti omeopatici. ( Il Sole 24 Ore, 22 ottobre 2002).