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REQUISITI PER VENDERE MANGIMI

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Il Ministero delle attività produttive ha risposto al comune di Roma che chiedeva chiarimenti in merito ai requisiti richiesti per la vendita di prodotti ed alimenti per animali e ha precisato che anche i commercianti all’ingrosso e al dettaglio di questi prodotti devono frequentare un corso professionale di vendita.
Dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 31/3/1998 n. 114 le attività commerciali sono distinte in due soli ambiti merceologici, prodotti alimentari e non alimentari, pertanto anche la vendita di mangimi animali va ricondotta agli obblighi dell’articolo 5 de citato decreto: L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attivita' di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano; (omissis)
La risoluzione ministeriale, che esclude dai requisiti di legge solo coloro che esercitavano prima dell’entrata in vigore del decreto, rimanda ad esigenze di “tutela del principio della salvaguardia della salute pubblica e del consumatore” per le quali si rende necessario “il possesso di una specifica preparazione professionale”.