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DETRAIBILE L'IVA PER IL CONGRESSISTA

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L'Agenzia delle Entrate con circolare del 19/6/02 n° 54/E ha chiarito un problema che si è sempre prestato ad interpretazioni diverse. L'art 50 comma 5 del Tuir stabilisce infatti, per quanto riguarda la base imponibile Irpef dei professionisti, che:" le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50% del loro ammontare." Era sempre rimasto il dubbio, e la discussione continuava senza soluzione, se anche l'IVA dovesse essere detraibile al 50% o totalmente. La circolare chiarisce che l'IVA è detraibile al 100% sempre che non vi sia una indetraibilità per l'assenza di operazioni attive soggette all'imposta.
Essendo le prestazioni dei veterinari soggette, a tutt'oggi, all'IVA del 20%, quest'ultimo problema non riguarda certamente questo settore e pertanto l'IVA può essere totalmente detratta. Non è al contrario detraibile l'IVA addebitata su prestazioni alberghiere o pasti consumati in ambito congressuale o durante il corso.
Ricordiamo con l'occasione che l'ANMVI, nel caso in cui fosse riconosciuta l'obbligatorietà dell'ECM anche per i professionisti privati, ha richiesto al Ministero della salute ed a quello delle finanze la deducibilita totale, ai fini Irpef, dei costi sostenuti per l'aggiornamento.