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ECM, TAR E REGIONI

Sulla controversa questione del ricorso al TAR del Lazio contro la circolare del Ministro Sirchia del 5 marzo scorso, interviene il presidente dell’ANMVI Marco Eleuteri con una comunicazione inviata oggi alla lista di discussione professionale dell’ANMVI. Nel comunicato, vengono ripresi alcuni passaggi della relazione del legale dell’ANMVI, Avvocato Maria Teresa Semeraro. L’intervento del Presidente torna sulla questione del ricorso e introduce un nuovo elemento di riflessione sul ruolo delle Regioni in materia di aggiornamento obbligatorio. Scrive Eleuteri: “ La posizione dell'ANMVI è quella di non rifiutare il principio di un impegno obbligatorio all'aggiornamento professionale, ribadendo però che questa competenza è unicamente della FNOVI e degli Ordini. Sosteniamo pertanto la proposta della FNOVI, affinchè si possa arrivare ad un sistema di aggiornamento obbligatorio su progetto della veterinaria, gestito e controllato dalla stessa FNOVI e dagli Ordini. Il d. leg.vo N° 502/92 così come modificato dal d. leg.vo N° 229/99, sembra includere, ex art. 16 quater, tutto il mondo sanitario, anche quello privato, pur lasciando ragionevoli dubbi. A questo proposito il nostro legale si era espresso in questi termini: “Ritengo che allo stato, sia veramente possibile fondare, su corrette valutazioni giuridiche, sia la posizione di chi ritenga legittima sia la posizione di chi ritenga illegittima l’interpretazione dell’articolo 16 quater del d. leg.vo N° 502/92 modificato dal d. leg.vo N° 229/99 contenuta nella circolare de qua”. La circolare del Ministero del 05.03.2002 fornisce una interpretazione dell’art. 16 quater del decreto legislativo citato, coinvolgendo più chiaramente nel sistema ECM anche i professionisti privati. Il decreto e la circolare non prevedono sanzioni nei confronti di coloro che non avranno raccolto i punti previsti. Osserva al riguardo il legale dell’ANMVI: “Ritengo che, in assenza di atti applicativi l’A.N.M.V.I. non abbia un interesse né legittimazione ad causam, proprio per carenza di interesse giuridicamente rilevante ad impugnare la circolare. Ciò, soprattutto, con riferimento alla possibilità di ottenere il provvedimento cautelare di sospensione dell’atto”. Nel momento in cui l’applicazione della circolare andasse a ledere un diritto o un interesse di un libero professionista questi potrà certamente ricorrere dimostrando l’illegittimità dell'interpretazione del Ministero. "Qualora l'emanazione di atti applicativi di detta circolare faccia sorgere in capo ad un singolo e/o ad un gruppo di veterinari l'interesse a ricorrere, potrà venire impugnata congiuntamente all'atto applicativo anche la circolare". " Le circolari illegittime possono essere disapplicate dalla dirigenza delle amministrazioni a cui si rivolgono. Anche le circolari legittime possono essere disapplicate dalle Pubbliche Amministrazioni se tale rifiuto è sorretto da un'adeguata motivazione". L'ANMVI ha sollecitato tutte le Regioni ad una attenta applicazione della circolare ministeriale disposti ad attivarci, anche legalmente, nel momento in cui la sua applicazione venisse a ledere i diritti o gli interessi dei veterinari. La Regione Emilia, ad esempio, non ha dato un'interpretazione estensiva della circolare, escludendo dall'obbligo dell'aggiornamento i veterinari privati che non hanno rapporti di collaborazione con strutture pubbliche. In un momento in cui molte ASL, invece di assumere nuovi veterinari , ritengono più conveniente sviluppare convenzioni con veterinari privati, è evidente che l'unico mezzo per valutarli e sceglierli per l'inserimento nelle convenzioni sarà il curriculum degli ECM. Sulla base di queste considerazioni si può spiegare il desiderio del SIVEMP di escludere i liberi professionisti dall'aggiornamento obbligatorio. Indipendentemente da queste considerazioni, il Codice Deontologico e la Riforma degli Ordini prevedono per tutti gli iscritti l'obbligo dell'aggiornamento. Molte categorie, anche non sanitarie, si stanno già adeguando a queste indicazioni".