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MICROCHIP, DAL 2009 SOLO CODICI MINISTERIALI

MICROCHIP, DAL 2009 SOLO CODICI MINISTERIALI
L'Ordinanza ministeriale per l'anagrafe canina disciplina anche la produzione, la vendita e l'utilizzo del microchip. Dal 31 marzo 2009 non potranno più essere messi in commercio chip con serie numeriche non assegnate dal ministero. Regolamentate la vendita e la gestione delle scorte.

L' Ordinanza 6 agosto 2008 (Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina) regolamenta, all'articolo 5, la commercializzazione, la vendita e l'utilizzo dei microchip.


OBBLIGO DI REGISTRAZIONE PER LE AZIENDE- Il microchip di identificazione dei cani puo' essere prodotto e commercializzato unicamente da soggetti registrati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Le ditte che già producono o commercializzano i microchip devono provvedere alla registrazione entro il 19 settembre.


VENDITA DEI MICROCHIP- I microchip possono essere venduti solamente alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, alle aziende sanitarie locali,
ai veterinari liberi professionisti accreditati ad accedere all'anagrafe
canina e alle facolta' di medicina veterinaria che hanno un ambulatorio aperto al pubblico.


CODICE IDENTIFICATIVO Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali registra i produttori e i distributori di microchip ed assegna loro
una serie numerica di codici identificativi elettronici. La commercializzazione di microchip con serie numerica non assegnata dal Ministero è consentita fino alla data del 31 marzo 2009.


SCORTE - L'Ordinanza dispone il divieto di utilizzare serie numeriche diverse da quelle assegnate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Tuttavia, i soggetti autorizzati all'acquisto (regioni, asl, veterinari liberi professionisti accreditati e facoltà con ambulatorio aperto al pubblico) possono utilizzare microchip gia' in loro possesso, fino a completo smaltimento delle scorte.


RINTRACCIABILITA' E UNIVOCITA'- I produttori e i distributori devono garantire la rintracciabilita' dei lotti dei microchip venduti. I dispositivi di lettura di microchip devono essere ISO compatibili (norme ISO 11784 e ISO 11785). Le ditte non potranno fornire identificatori elettronici con codice d'identificazione nazionale duplicato se non su esplicita autorizzazione del Servizio veterinario della A.S.L. La ditta che procede alla scrittura del transponder deve possedere sistemi di controllo che garantiscano l'univocita' dei codici identificativi impressi sui transponders.