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PROFESSIONISTI: IL REDDITO PRESUNTO NEL C/C

PROFESSIONISTI: IL REDDITO PRESUNTO NEL C/C
Più facile l'accertamento dei redditi del libero professionista. La Cassazione ribadisce che tutte le somme che transitano sul conto corrente vanno imputate all'attività di lavoro autonomo.

La Corte di Cassazione rende più rigido l'accertamento fiscale dei redditi del professionista, definendo con sentenza n. 14847 del 5 giugno 2008, che tutte le somme che transitano sul conto bancario, anche cointestato alla moglie, vanno imputate all'attività di lavoro autonomo, compresi i passaggi di denaro, prima versato e poi prelevato, che il contribuente attribuisce a somme affidategli in amministrazione.

Per far cadere l'accertamento deve dimostrare che quelle somme non sono frutto della sua attività e, sul fronte del passaggio dei soldi, " deve dare la prova analitica della inerenza alla sua professione di maneggio di denaro altrui di ogni singola movimentazione bancaria". In sostanza, il Fisco accerta il reddito presumendo che tutte le somme che transitano sul c/c siano frutto dell'attività professionale, e chiede maggiori imposte. Da questo momento è il professionista contribuente che deve dettagliare ogni operazione, sulla provenienza e sull'inerenza con la sua attività.

In caso contrario, se non sarà in grado di dimostrare in modo chiaro e documentale che alcune operazioni non hanno alcuna attinenza con la sua attività professionale sarà costretto a pagare le imposte anche su queste somme. Tutto ciò emerge chiaramente in alcuni passaggi delle motivazioni espresse nella sentenza:" La prova contraria" sulle movimentazioni di denaro " deve essere circostanziata e non può consistere nella mera affermazione che sul conto corrente confluivano anche somme di pertinenza di terzi, ma è necessario che il libero professionista fornisca la prova analitica della inerenza della sua attività di maneggio di denaro altrui di ogni singola movimentazione del conto". (fonte: Italia Oggi)

Allegati
pdf IL TESTO DELLA SENTENZA.pdf