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RANDAGISMO E SALUTE

Tutela animale, presentata una nuova legge per l'Umbria

Tutela animale, presentata una nuova legge per l'Umbria
Presentata a Perugia una proposta di 'legge quadro' sui diritti e la tutela degli animali e contro il randagismo nella Regione Umbria..

"Una proposta innovativa ed ambiziosa, quasi una legge quadro di settore, che rivoluziona l'approccio culturale del benessere animale, mettendolo fortemente in relazione agli aspetti legati all'affettività e alla vivibilità degli animali d'affezione": così la presidente della Regione, Catiuscia Marini, ha definito la proposta di legge sui diritti e la tutela degli animali, presentata nei giorni scorsi a Perugia, presente la terza Commissione del Consiglio regionale. "Il nostro obiettivo - ha detto- è quello di portare nei prossimi tre mesi il provvedimento in Consiglio regionale".

Il ddl regionale sui diritti e la tutela degli animali e contro il randagismo parte dal principio che gli animali d'affezione non sono oggetti o strumenti nelle mani dell'uomo, ma suoi "compagni" di vita. Il testo, frutto del lavoro congiunto di Giunta regionale, Consiglio regionale e associazioni animaliste umbre, si suddivide in sette Titoli, per complessivi 44 articoli.

Il primo Titolo definisce la finalità e la "governance", affermando che "la Regione Umbria promuove i diritti degli animali non umani, disciplina la loro tutela, condanna gli atti di crudeltà verso di essi, i maltrattamenti e l'abbandono, ne protegge la salute ed il benessere nel rispetto delle loro caratteristiche biologiche ed etologiche". Tra le finalità, figurano inoltre "la tutela della biodiversità e il mantenimento degli habitat", la diffusione nella comunità umbra e nel sistema educativo di "un'adeguata conoscenza del mondo dei viventi e la convivenza armoniosa tra esseri umani e non umani".
La Regione "riconosce il valore sociale dell'opera prestata dai cittadini che volontariamente si prendono cura degli animali, valorizza il ruolo delle associazioni senza scopo di lucro e delle imprese sociali riconosciute aventi finalità di protezione e difesa degli animali; sostiene la cultura animalista. Tiene in considerazione le nuove forme di volontariato organizzato in comunità attraverso la rete informatica". È prevista l'istituzione presso la Presidenza della Giunta regionale di un Ufficio regionale, cui è demandata la politica di promozione dei diritti e la tutela degli animali, e del Garante dei diritti degli animali.
Al fine di garantire la salute pubblica e la tutela degli animali da affezione, la Regione "elabora il Piano regionale annuale degli interventi di promozione del benessere e dei diritti degli animali, di controllo demografico e prevenzione del randagismo", che verrà trasmesso ai Comuni i quali assicurano a tutti gli animali presenti nel territorio di competenza e di cui sono direttamente responsabili "la tutela, il ricovero, la custodia, il mantenimento e le cure necessarie". I Comuni dovranno dotarsi di un Ufficio Diritti Animali e di un Regolamento comunale; dovranno predisporre anche un Piano di gestione degli animali randagi, che comprenda la promozione dell'adozione di cani e gatti. I Comuni "predisporranno un fondo specifico per l'attuazione della legge finanziato da una quota di fondi appositamente stanziati e dalle sanzioni comminate per la mancata microchippatura dei cani, la mancata raccolta delle deiezioni e altre irregolarità amministrative".
Vengono poi definiti competenze e funzioni delle Aziende sanitarie locali e le competenze in materia di protezione animali e vigilanza.

Il Titolo II detta le disposizioni generali contro il maltrattamento di animali e per la promozione della loro tutela e benessere. Tra gli obblighi del responsabile dell'animale, c'è quello dei proprietari di un cane o un gatto di provvedere a farlo identificare e registrare nell'anagrafe canina o felina (l'istituzione di quest'ultima verrà disciplinata dalla Regione entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa legge quadro). I dati delle anagrafi saranno raccolti in una banca dati regionale.

Il Titolo III è dedicato alle norme cui deve attenersi chi ha un cane o un gatto, sia in casa o nei locali commerciali sia in giardini e aree pubbliche, sui servizi di trasporto pubblico e negli esercizi pubblici. C'è, tra gli altri, il divieto di legare l'animale a una catena. Particolare attenzione viene riservata alla gestione dei gatti liberi e randagi, alla cura delle colonie feline, alla pratica della sterilizzazione di cani e gatti "che deve essere incentivata in ogni forma per la detenzione presso i cittadini" ed è "obbligatoria nei canili pubblici e privati".
Per migliorare il benessere degli animali, "la Regione promuove l'adozione dei cani e dei gatti randagi e l'affido a famiglie e persone consapevoli e responsabili, anche al fine di limitare i costi del randagismo a carico della collettività". Vengono specificate le caratteristiche di oasi feline, canili e gattili sanitari e rifugio e previsto, per i piccoli Comuni, l'apertura di micro canili che possono ospitare un numero limitato di animali. I Comuni, singoli e associati, possono beneficiare di contributi regionali per la costruzione o il risanamento delle strutture.
Dopo aver preso in considerazione, nel Titolo IV, le altre specie animali (equidi, colombi di città, fauna minore, altri animali di affezione quali conigli e specie acquatiche, animali esotici), il Titolo V sancisce che la Regione Umbria vieta sul suo territorio l'allevamento, l'utilizzo e la cessione di animali ai fini di vivisezione e della sperimentazione. In tutto il territorio regionale sono inoltre "vietati l'allevamento e l'uccisione di animali da pelliccia".

Il Titolo VI norma l'istituzione del Servizio sanitario veterinario mutualistico regionale, con la previsione tra l'altro di un numero unico regionale per segnalazioni e richieste di interventi al servizio di emergenza veterinaria.

L'ultimo Titolo è incentrato sulle sanzioni regionali per chi viola le disposizioni della legge, cui seguirà un regolamento di attuazione. (fonte)