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CONFLITTO DI INTERESSI

Cariche di governo incompatibili con l'esercizio professionale

Cariche di governo incompatibili con l'esercizio professionale
L'attività professionale è incompatibile con le cariche di governo. Lo prevede la pdl Conte che ieri ha superato il vaglio della Commissione Affari Costituzionali.
Le cariche di governo, statale regionale o provinciale "sono incompatibili con qualunque attività professionale". Lo prevede la proposta di legge "Disposizioni in materia di conflitti di interessi" - primo firmatario l'On Giuseppe Conte-  che ieri ha superato il vaglio della Commissione Affari Costituzionali della Camera, con emendamenti. In particolare, il relatore On Riccardo Decorato ha rinviato a un decreto delegato del Governo il compito di "prevedere che vi sia incompatibilità", attenuando la perentorietà della disposizione proposta dalla pdl.

Incompatibilità nuove- La proposta di legge introduce nuove incompatibilità generali, rispetto a quelle vigenti, includendo nell'incompatibilità "qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, di qualunque natura, anche se gratuita, anche in forma associata o societaria".  L'incompatibilità è volta ad evitare un conflitto di interessi, situazione che si realizza quando il
tolare di un interesse privato è "idoneo a interferire con l’imparzialità necessaria all’adempimento degli specifici compiti a cui il titolare della carica è preposto".

Quali cariche di governo- Le preclusioni stabilite dalla proposta di legge riguardano le cariche di Governo statali, inclusi i Commissari straordinari del Governo. Off limits per i professionisti anche le cariche delle Authority e le cariche regionali comunali e provinciali:  presidente della regione e della provincia, componenti della giunta regionale e provinciale, carica di sindaco e di consigliere comunale.   

Condizioni per l'assunzione della carica- La proposta prevede che entro 10 giorni dall'assunzione della carica di governo, il professionista cessi l'attività per la durata del mandato di governo, o per almeno tre anni.  Inoltre, l'assunzione della carica comporta la sua sospensione automatica dall'Albo professionale per tutta la durata del mandato.
Sono anche previste limitazioni economiche: dall'assunzione della carica e dalla conseguente sospensione dall'Albo, i professionisti possono percepire unicamente i proventi derivanti da prestazioni professionali svolte prima dell’assunzione della carica di governo.

Anche i dipendenti- Le incompatibilità si estendono anche ai dipendenti pubblici o privati, i quali - se assumono una delle cariche di governo- " sono collocati in aspettativa non retribuita, con decorrenza dal giorno del giuramento, senza pregiudizio per la loro posizione professionale e per la loro progressione di carriera".

Delega al Governo - La proposta di legge delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi, un decreto legislativo per la riforma del conflitto di interessi. Al Governo spetta il compito di "prevedere che via sia incompatibilità" tra una carica di governo e l'esercizio professionale.