• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31380

+++ Le pubblicazioni riprenderanno con regolarità dopo la pausa estiva +++  

DECRETO IN SENATO

Nomine vertici SSN, Ugenti: superare malagestio e corto respiro

Nomine vertici SSN, Ugenti: superare malagestio e corto respiro
Sono all'esame del Senato le nuove disposizioni per gli incarichi di direttore generale, amministrativo e sanitario degli enti e delle aziende del SSN.
Sul provvedimento, all'esame della Commissione Sanità del Senato, si è svolta l'audizione del Direttore Generale delle Professioni Sanitarie Rossana Ugenti che ha presentato le principali innovazioni, finalizzate ad approdare a "un rapporto fiduciario tra l’organo politico e gli organi di vertice delle ASL", garantendo però che "le nomine avvengano in modo imparziale e trasparente".

Malagestio e corto respiro- Il contesto in cui si inserisce l'atto di Governo, ora al vaglio del Parlamento è critico. Spiega Ugenti: "Il crescente livello di politicizzazione delle nomine aziendali ha spesso portato a veri e propri casi di malagestio"; inoltre la durata media dell'incarico, che è di circa venti mesi, " finisce per frustrare la logica dell’aziendalizzazione inibendo, sin dall’origine, qualsiasi programmazione dell’attività a medio e a lungo termine, e finendo, al contrario, per favorire politiche aziendali di corto respiro". Gran parte dell’inefficienza organizzativa che ha caratterizzato la conduzione del Servizio sanitario in molte realtà regionali- ha dichiarato la dirigente ministeriale- è imputabile anche alle distorsioni che spesso hanno caratterizzato la selezione e la scelta degli organi di governance degli enti del SSN".
Il testo detta apposite procedure selettive per il conferimento degli incarichi, articolate su un doppio livello, uno nazionale e uno regionale, e definisce un nuovo sistema di verifica e di valutazione dell’attività svolta dai direttori incaricati, per "slegare la nomina della dirigenza apicale delle aziende sanitarie dalla sola “fiducia politica”, per agganciarla ad una valutazione di tipo “tecnico”.

Nuovo sistema di selezione - Per la nomina dei direttori generali, il decreto istituisce, presso il Ministero della salute, un “elenco nazionale” di idonei, al quale si accede attraverso una preventiva selezione a livello nazionale. L’elenco nazionale, ogni due anni viene nuovamente formato, attraverso una nuova selezione, pertanto anche coloro che hanno già conseguito l’idoneità, dovranno nuovamente partecipare alle procedure selettive per essere reinseriti nell’elenco.  Per i direttori amministrativi e sanitari si introduce una procedura di selezione regionale e si disciplinano le ipotesi di decadenza dall'incarico; le Regioni possono contemplare ulteriori ipotesi di cessazione del rapporto.

Commissione e titoli- La selezione avviene tra coloro che sono in possesso di “specifici titoli formativi e professionali e di una comprovata esperienza dirigenziale” e viene effettuata a da una Commissione di 5 membri: due rappresentanti statali (uno dei quali svolge le funzioni di Presidente) designati dal Ministro della salute, due rappresentanti regionali, ed un componente designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas)
Per quanto riguarda i titoli per poter accedere alla selezione, "una prima novità riguarda innanzitutto il necessario possesso dell’attestato di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria che, invece, a legislazione vigente, deve essere conseguito dal Direttore incaricato entro 18 mesi dalla nomina". ha spiegato Ugenti.
Per garantire un certa omogeneità dei percorsi formativi, le Regioni dovranno attivare i nuovi corsi nel rispetto dei contenuti previsti da un apposito Accordo Stato - Regioni (da emanarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto). Sono, comunque, fatti salvi gli attestati di formazione già conseguiti.

Una volta formato l’elenco nazionale le Regioni, per procedere al conferimento degli incarichi, dovranno indire un avviso pubblico destinato esclusivamente a coloro che sono iscritti nell’elenco stesso. alla scadenza dell’incarico (così come nel caso di decadenza e di mancata conferma), bisognerà avviare una nuova procedura, attingendo all’elenco nazionale, fermo restando che non può essere ricoperto per due volte il medesimo incarico presso la stessa azienda.

Limite dei 65 anni - E' il requisito per poter accedere alla selezione, "non già come requisito per il conferimento dell’incarico". Tale previsione - ha spiegato la dirigente ministeriale- "si propone di bilanciare l'esigenza di assicurare che gli organi di vertice delle aziende sanitarie siano in possesso di adeguate conoscenze e competenze, consolidate nel corso della vita lavorativa, con l’esigenza di assicurare un fisiologico ricambio nella gestione delle aziende stesse".

“Comprovata esperienza dirigenziale”- Il concetto " innova l’attuale previsione di una “adeguata esperienza dirigenziale”. Lo schema di decreto richiede che tale esperienza sia stata acquisita con autonomia gestionale e diretta responsabilità sia di risorse umane, che di risorse tecniche e finanziarie (mentre l’attuale disciplina prevede alternativamente la pregressa gestione di tali risorse). Al direttore generale è richiesta la capacità di coordinare le strutture organizzative dell’azienda, la conoscenza di strumenti e tecniche di gestione, la capacità di analisi del bilancio ed il controllo di qualità.

Calibrare meglio il punteggio- La “selezione”, che ha carattere idoneativo e non concorsuale, fissa criteri di massima, per orientare la valutazione della Commissione, "lasciandole peraltro ampi margini di discrezionalità nella valutazione dei candidati". Rossana Ugenti ha ricordato che il Consiglio di Stato ha evidenziato l’esigenza di meglio definire la calibrazione del punteggio tra il previsto minimo di 75 ed il massimo di 100. "Nella stesura finale del testo si dovrà pertanto tenere conto di tali osservazioni, considerato che la previsione di tali criteri, oltre a soddisfare il requisito della trasparenza e dell’imparzialità della selezione".

Valutazione dell’attività dei direttori generali - Si rinvia ad un successivo Accordo Stato-Regioni per la definizione dei criteri di valutazione, che tuttavia dovranno tenere conto del raggiungimento di obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi definiti nel quadro della programmazione regionale. Trascorsi 24 mesi dalla nomina, si procederà ad una verifica dei risultati aziendali conseguiti e degli obiettivi assegnati. Rispetto al termine di 18 mesi previsto dalle disposizioni vigenti, "il nuovo termine di 24 mesi consente ai direttori generali di disporre di un congruo periodo per realizzare una efficace programmazione delle attività strumentali al raggiungimento degli obiettivi assegnati". Le Regioni dovranno necessariamente procedere a confermare o meno i direttori generali, con provvedimento motivato, entro 60 giorni dall’avvio del procedimento di valutazione.

Risoluzione del contratto- E' prevista  l’immediata decadenza dei direttori generali nel caso di gravi e comprovati motivi, gravi disavanzi o manifesta violazione di legge o di regolamento o del principio di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, nonché di violazione degli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni vigenti. In particolare si prevede che non possano essere reinseriti nell’elenco nazionale coloro che siano stati dichiarati decaduti dal precedente incarico di direttore generale per violazione degli obblighi di trasparenza previsti dalla legislazione vigente.

Conferimento dell’incarico di direttori amministrativo e direttore sanitario - Il direttore generale ai fini della nomina deve attingere obbligatoriamente ad appositi elenchi regionali di idonei, eventualmente anche di altre regioni, costituiti da una apposita Commissione di esperti, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio ed aggiornati con cadenza biennale.
Si dettano, pertanto, apposite procedure selettive che superano l’attuale sistema di conferimento degli incarichi, sostanzialmente basato – salvo best practies regionali- su una scelta discrezionale del direttore generale.
"Ciò allo scopo di garantire una selezione imparziale e meritocratica di tali importanti figure che partecipano, unitamente al direttore generale, alla direzione dell’azienda, concorrendo alle decisioni della direzione generale".

Esclusiva- Resta fermo il principio di unicità ed esclusività del rapporto e resta ferma la durata degli incarichi da 3 a 5 anni già prevista dall’articolo 3 bis comma 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992.
------------

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124