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MANOVRA SANITARIA

Legge IVA, in Ddl Stabilità un nuovo scaglione di aliquota

Legge IVA, in Ddl Stabilità un nuovo scaglione di aliquota
Con la Legge di Stabilità, come approvata in Senato, viene confermata l'aliquota del 22% e istituita una nuova fascia ridotta al 5 per cento.
Il comma 545, inserito dal Senato al Ddl Stabilità, conferma l'aliquota ordinaria al 22%. Non sarà dunque applicata dunque la paventata maggiorazione, prevista in caso di mancate compensazioni di gettito e risparmi di spesa pubblica. Lo stesso comma istituisce inoltre una nuova aliquota ridotta dell’IVA, al 5 per cento per le "prestazioni socio-sanitarie ed educative rese da cooperative sociali e loro consorzi".
Si tratta in particolare di  prestazioni, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.

Tutte queste prestazioni sono attualmente gravate da aliquota del 4 per cento, pertanto la manovra finanziaria ne aumenta il carico fiscale, dimostrando tuttavia che intervenire sul D.P.R. n. 633 del 1972 è possibile. In particolare, si va a modificare l'articolo 16 (Aliquote dell'imposta) della Legge IVA, introducendo un nuovo scaglione di aliquota inferiore a quella ordinaria/massima (22%) e a quella agevolata del 10%. Resta ferma l'IVA agricola (al 6%).

Attualmente, la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto prevede, accanto all’aliquota normale (pari al 22 per cento) un’aliquota ridotta del 10 per cento (che può essere modificata in aumento o in diminuzione a livello complessivo, cioè per tutti i beni interessati e non per un singolo bene) e un’aliquota “super-ridotta” del 4 per cento (che non può essere modificata in quanto oggetto di deroga specifica al momento della emanazione della prima direttiva IVA) per le operazioni aventi per oggetto i beni e i servizi (per lo più generi alimentari) elencati nella parte II della Tabella A allegata al citato D.P.R. n. 633.

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545. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 16, il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
«L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del ventidue per cento della base imponibile dell'operazione.
L'aliquota è ridotta al quattro, al cinque e al dieci per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte II-bis e nella parte III dell'allegata tabella A, salvo il disposto dell'articolo 34»;
b) alla tabella A, parte II, il numero 41-bis) è abrogato;
c) alla tabella A, dopo la parte II è inserita la seguente:
«Parte II-bis
BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 5 PER CENTO
1) Le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale».