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ARTICOLO 348 CP

Abuso di professione: il Senato approva inasprimento sanzioni

Abuso di professione: il Senato approva inasprimento sanzioni
L'Assemblea del Senato ha approvato all'unanimità il disegno di legge che modifica il codice penale e il  testo unico delle leggi sanitarie in materia di esercizio abusivo delle professioni.
Nella seduta pomeridiana di ieri il relatore, Senatore Albertini (NCD), ha riferito sul contenuto del ddl, che aumenta le sanzioni "per un reato che desta particolare allarme sociale".  Dei tre disegni di legge presentati sulla materia, a fare da provvedimento-guida è stato il Ddl 471 del Senatore Marinello.

Inasprite le pene - L'articolo 1 prevede che chiunque eserciti abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro. La condanna comporta la confisca delle attrezzature utilizzate. Nel caso di esercizio abusivo di una professione o arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è la reclusione da sei mesi a due anni; la pena per lesioni gravissime è da un anno e sei mesi a quattro anni di reclusione.

Reclusione o Multa- Approvato l'emendamento n. 1.101 con il quale si rendono alternative la reclusione fino a due anni o la multa da 10.000 a 50.000 euro.

Farmaci scaduti in farmacia- Dopo l'articolo 1 è stato approvato l'emendamento aggiuntivo 1.0.1 (testo 2), dei sen. D'Ambrosio Lettieri e Mandelli (FI-PdL), che punisce con la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro la detenzione di medicinali scaduti in farmacia. Il testo dell'emendamento:
«Art. 1-bis. - Il terzo comma dell'articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
"La detenzione di medicinali scaduti, , guasti o imperfetti in farmacia è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro, se risulta che per la modesta quantità dei farmaci, le modalità di conservazione e l'ammontare complessivo delle riserve, si può concretamente escludere la loro destinazione al commercio"».

Obiettivo del provvedimento- Il Sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri ha evidenziato che obiettivo del provvedimento è tutelare la salute dei cittadini, considerato che le attuali sanzioni per l'esercizio abusivo di professioni sanitarie sono inadeguate.Il Senatore Cardiello, firmatario di uno dei disegni di legge esaminati dal Senato ha aggiunto: "La ratio di questo provvedimento  è innanzitutto quella di tutelare non le professioni, le categorie, ma i cittadini, coloro i quali sono più deboli nel momento in cui, ad esempio, si va a stipulare un atto da un notaio che non è abilitato; quella di tutelare un cittadino che va da un odontotecnico che non è un dentista; quella di tutelare il cittadino che va da un avvocato che è un praticante avvocato. Noi dobbiamo tutelare innanzitutto i cittadini dalle truffe quotidiane poste in essere da coloro i quali esercitano abusivamente".

Anche i medici veterinari- Il Senatore Cardiello, ha anche  sottolineato che "la ratio del disegno di legge che porta la mia firma è di inasprire la pena nei confronti di coloro i quali, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale, esercitano una professione abusiva. Non si tratta solamente di una professione sanitaria, in quanto il provvedimento riguarda anche ingegneri, avvocati, notai, veterinari. Quindi, si tratta di una professione individuata nell'ambito delle attività professionali svolte da liberi professionisti.

Il DDL Lorenzin- Analoghe previsioni sono contenute nel Disegno di Legge del Governo all'esame della Commissione Igiene e Sanità del Senato. La relatrice del Ddl Lorenzin, Senatrice Emilia Grazia De Biase, ha già fatto notare che sull'abuso di professione Palazzo Madama stava già celermente lavorando al provvedimento appunto approvato ieri. Probabile quindi che la disposizione prevista dal Ddl Lorenzin possa essere stralciata o riformulata.

Il testo approvato - Ddl disegno di legge n. 471 con il seguente titolo: Modifiche agli articoli 348, 589 e 590 del codice penale, nonché agli articoli 123 e 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché all'articolo 8 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, in materia di esercizio abusivo di una professione e obblighi professionali. Il testo passa ora alla Camera dei Deputati