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OBBLIGO DI RISARCIMENTO

Randagi e incidenti, Cassazione: è 'omissione della PA'

Randagi e incidenti, Cassazione: è 'omissione della PA'
Per quanto possa essere insolito, all'origine dell'incidente ci sono "omissioni della pubblica amministrazione sul fronte della lotta al randagismo".
Dello scontro stradale fra un cane randagio e il motocicilista sono responsabili l'Azienda sanitaria e il Comune. L'ha stabilito la Cassazione dando ragione al conducente che verrà risarcito dalla compagnia assicuratrice chiamata in garanzia dal Comune.

Il recupero di animali randagi è il nodo cruciale della sentenza (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 2741/15 depositata il 12 febbraio 2015) con cui i Giudici hanno stabilito che va risarcito il conducente del mezzo a due ruote che subisce un incidente stradale a causa della presenza di un cane randagio. Semplicemente quel cane non doveva vagare per la strada.

L'orientamento della Cassazione è di far risalire la fonte di responsabilità all'Azienda sanitaria e al Comune. La pubblica amministrazione – si legge nel provvedimento – è responsabile dei danni riconducibili all'omissione dei comportamenti dovuti e il Comune deve rispondere dei danni patiti dall'infortunato a causa della presenza - non prevista, improvvisa e non evitabile-  di un cane randagio.

Testimoni e ai certificati medici avevano dimostrato il ricovero del conducente presso il pronto soccorso in conseguenza del sinistro verificatosi lungo una strada cittadina, a regoalre percorrenza urbana. Pertanto, per la Cassazione è legittimo richiedere il risarcimento danni alla pubblica amministrazione, la quale- se dotata di polizza-  si rifarà sulla propria compagnia di assicurazione.