"Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria". Ecco il testo dell'articolo 11, come da emendamento in Commissione Industria. Modificato il Codice del Farmaco Veterinario:
Il comma 1 dell'articolo 70 (Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita diretta) del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, è sostituito dal seguente:
"La vendita al dettaglio dei medicinali veterinari è effettuata soltanto dal farmacista in farmacia e negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 (vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica previa comunicazione al Ministero della salute) ancorchè dietro la prestazione di ricetta medica se prevista come obbligatoria. La vendita dei predetti esercizi commerciali è esclusa per i medicinali richiamati dall'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni".
(Attuale formulazione del comma 1 dell'articolo 70: "La vendita al dettaglio di medicinali veterinari e' effettuata soltanto da farmacisti in farmacia, dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria, se prevista come obbligatoria).
La Commissione Industria ha quindi approvato la proposta di coordinamento formale del testo proposto dai relatori e ha conferito mandato ai relatori stessi di riferire favorevolmente, con relazione orale, all'Assemblea in ordine al disegno di legge in titolo con le modifiche apportate.