Gli stabilimenti di acquacoltura, ornamentali compresi, hanno dodici mesi di tempo per adeguarsi ai requisiti di biosicurezza richiesti dal Ministero della Salute.
Il Sottosegretario di Stato
Marcello Gemmato firma il
decreto 25 settembre 2024 sulla biosicurezza in acquacoltura, in attuazione del Decreto Prevenzione (art. 10, comma 1, del
decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136). Il provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il 9 ottobre 2024.
Anche negli stabilimenti che detengono animali d'acquacoltura le misure di biosicurezza sono uno strumento fondamentale per prevenire l'ingresso e la diffusione delle malattie negli allevamenti. Le nuove norme di biosicurezza si applicano anche agli stabilimenti di acquacoltura a scopo ornamentale. Si tratta di misure di base, fatta salvaa la possibilità di ulteriori misure di biosicurezza rafforzate nell'ambito delle attivita' di prevenzione e controllo delle malattie che interessano il settore.
Per la definizione delle disposizioni del decretoè stato sentito il Centro di referenza nazionale per lo studio e la diagnosi delle malattie dei pesci, molluschi e crostacei, presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie. E' stato inoltre acquisito il parere della Conferenza Stato Regioni.
Biosicurezza strutturale e igienico sanitaria- Le misure di biosicurezza dettagliate dal decreto ministersiale consistono in misure di protezione strutturali e misure di gestione igienico-sanitarie. Agli operatori è richiesto di adottare un piano di biosicurezza.
- Misure di protezione strutturali: barriere o recinzioni o altre strutture di separazione o delimitazione con l'esterno e tra unita' funzionali dello stabilimento, attrezzature di pulizia e sanificazione, punti di sanificazione, utilizzo di materiali idonei per strutture e attrezzature al fine di mantenere adeguate le condizioni di allevamento e la possibilita' di pulizia e sanificazione, sistemi di controllo dei predatori;
-Misure di gestione igienico-sanitarie: procedure nei confronti dei visitatori, delle attrezzature, delle strutture, degli automezzi, degli animali morti, delle uova fecondate ed embrionate. Un allegato del decreto dettaglia le procedure di pulizia e sanificazione.
Verifiche dei piani di biosicurezza- Spetta alle Regioni predisporre annualmente un programma di controlli finalizzati a verificare l'attuazione dei piani di biosicurezza. Le verifiche possono essere effettuate dal Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale (ASL) in concomitanza con i controlli previsti dal
decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 (Decreto I&R), o con altri controlli ufficiali programmati, nonche' dai programmi di sorveglianza ed eradicazione delle malattie dei pesci, molluschi e crostacei.
Norme transitorie - Gli operatori gia' in possesso di riconoscimento dovranno adeguare i loro stabilimenti alle nuove misure di biosicurezza entro dodici mesi. Dal 9 ottobre 2024, i nuovi stabilimenti devono adottare tutte le misure di biosicurezza previste, con la possibilità di conseguire un riconoscimento condizionato, temporaneo, al perfezionamento di tutti i requisiti di biosicurezza stabiliti dal nuovo decreto ministeriale.
DECRETO 25 settembre 2024 Requisiti di biosicurezza per stabilimenti d'acquacoltura riconosciuti e di altre tipologie di attivita' ad essi correlate.