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RIFIUTI PERICOLOSI

RENTRI, nuovi obblighi? Ecco cosa sappiamo

Dal 13 febbraio 2025 entrerà a regime il RENTRI, il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti. ANMVI sta verificando l’obbligo di tenuta del registro.

A norma di legge, sono tenuti all’iscrizione al RENTRI tutti coloro che producono rifiuti pericolosi.  E certamente anche le attività veterinarie ne producono. Tuttavia, il Sistema RENTRI, dopo una lunga fase sperimentale, si appresta ad entrare a regime (dal 13 febbraio 2025), salvo proroghe e con molti lati oscuri. Il Ministero competente è il Mase (Ambiente e Sicurezza Energetica) che, come si dirà in seguito, ha indicato nel 4 novembre 2024 la prima data che i soggetti obbligati devono considerare.
Con l'ausilio del consulente per la normativa sui rifiuti sanitari, il dottor Giorgio Neri,  l'Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani sta cercando di fare chiarezza sulle ricadute del RENTRI sulle attività veterinarie.

Che cos'è il RENTRI- Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) è il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti. E' previsto dall'articolo 188-bis del Decreto Legislativo 152 del 2006 e sostituirà il SISTRI. Nell'arco del 2023 sono usciti i decreti attuativi del RENTRI.

Obbligo di iscrizione e costi per i produttori iniziali di rifiuti - Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI tutti i "produttori di rifiuti pericolosi", anche quelli non configurati come ente e impresa. I soggetti obbligati, le scadenze e i costi sono così sintetizzabili:
1. gli enti o imprese con più di 50 dipendenti devono iscriversi entro il 13 febbraio 2025; di fatto passano direttamente dal vecchio registro cartaceo al registro informatico (costo di iscrizione per ogni unità locale: 10€/anno per diritti di segreteria, 100€ contributo primo anno, 60 €/anno contributo anni successivi);
2. gli enti o imprese con più di 10 dipendenti tengono il nuovo registro cartaceo dal 13 febbraio 2025 fino alla data di iscrizione al RENTRI (che deve avvenire tra il 15/06 al 14/08/25). Dalla data di iscrizione dismettono il registro cartaceo e passano al registro informatico (costo di iscrizione per ogni unità locale: 10€/anno per diritti di segreteria, 50€ contributo primo anno, 30 €/anno contributo anni successivi)
3. gli enti o imprese fino a 10 dipendenti sono tenuti a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.
4. tutti i produttori di rifiuti pericolosi non configurati come enti o imprese  sono tenuti a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026. Dalla data di iscrizione dismettono il registro cartaceo e passano al registro informatico (costo di iscrizione per ogni unità locale: 10€/anno per diritti di segreteria, 15€ contributo primo anno, 10 €/anno contributo anni successivi)

Registro di carico e scarico- Si prevede l’obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico in formato cartaceo dal 13 febbraio 2025 e fino alla decorrenza dell’obbligo di iscrizione al RENTRI, e in formato digitale da tale data in poi. Anmvi sta verificando se l’obbligo di tenuta del registro coinvolga solo gli enti e le imprese, come succede attualmente, oppure anche i veterinari che non esercitano sotto tale forma giuridica.

Dal 4 novembre 2024- Per i soggetti obbligati, dal 4 novembre 2024 sarà possibile scaricare dal sito RENTRI il registro cartaceo, che dovrà essere adottato da tutti i soggetti coinvolti, a partire dal 13 febbraio 2025 (salvo proroghe).  Gli enti e le imprese che utilizzano l'attuale registro cartaceo, all'atto del passaggio ai nuovi registri non potranno più utilizzare quelli vecchi e dovranno dismetterli barrando tutti gli spazi ancora disponibili. La numerazione del nuovo registro dovrà cominciare dal numero successivo a quello relativo all'ultimo movimento di quello vecchio. Lo stesso vale per il passaggio dal registro cartaceo RENTRI a quello informatico.

Conservazione e Vidimazione- Tutti i registri cartacei dovranno essere conservati per 3 anni dall'ultima registrazione. Il registro cartaceo RENTRI dovrà essere vidimato alla Camera di Commercio territorialmente competente. Dal 4 novembre 2024 sarà attivo il servizio di stampa su supporto cartaceo del format di registro cronologico di carico e scarico, da vidimare presso le Camere di Commercio (CCIAA).

Area operatori RENTRI
(versione demo)