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ORDINANZA PSA IN VIGORE

Sanzioni penali per intralcio al contenimento di cinghiali

Dal 27 maggio e fino al 31 dicembre 2023, sono applicabili le sanzioni penali previste dalla terza ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è entrata in vigore la terza ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste suina africana, Vincenzo Caputo. Il provvedimento, per il suo carattere d'urgenza, era già stato inviato dal Ministero della Salute a tutte le autorità coinvolte non appena firmato. Contestualmente l'ordinanza è anche già stata trasmessa alla Conferenza Stato Regioni. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, le misure disposte dal Commissario sono entrate in vigore il 27 maggio e resteranno applicabili fino al 31 dicembre 2023.

Barriere e contenimento dei cinghiali
- Dopo il collaudo delle recinzioni, le regioni Piemonte e Liguria dovranno occuparsi della loro gestione e manutenzione. Ogni onere è a carico delle regioni interessate, a far data dalla consegna, le quali  potranno trasferire le opere alle province e ai comuni per i tratti di rispettiva competenza.

Sanzioni penali- L'articolo 2 dell'ordinanza introduce un meccanismo sanzionatorio nei confronti di eventuali atti di danneggiamento, manomissione o intralcio delle operazioni compiute durante le operazioni di cattura per il depopolamento dei cinghiali nelle aree di restrizione si applicano gli articoli del codice penale:
articolo 340 CP  Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessita'- che prevede la reclusione fino a due anni
articolo 500 CP  Diffusione di una malattia delle piante e degli animali  - che prevede la reclusione da uno a cinque anni per chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, oppure al patrimonio zootecnico della nazione. Se la diffusione avviene per colpa, la pena è una multa fino a duemila euro.

Divieti nei centri abitati- Inoltre nei centri abitati dove vengono temporaneamente impiantate strutture di cattura, l'autorità competente locale, d'intesa con i sindaci, potrà vietare la frequentazione dell'area al fine di impedire ulteriori ritardi nelle operazioni di cattura e di prevenire la propagazione del virus. 

Sardegna- L’ordinanza non si applica alla Regione Sardegna per la quale l'Unità di Crisi del 12 maggio ha sottolineato "il raggiungimento ormai tangibile dell’eradicazione". Il traguardo consegue alla “exit strategy” definita dall’EFSA e agli impegni presi con la Commissione Europea.

ORDINANZA 22 maggio 2023
Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana.
Bandi di gara per le recinzioni
Dati epidemiologici sulla PSA
(Situazione nazionale e internazionale)
Barriere anti cinghiale, affido diretto a SCR Piemonte