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NOTA DELLA DGSAF

Lumpy skin disease: misure di prevenzione in Italia

Lumpy skin disease: misure di prevenzione in Italia
Data la possibile diffusione della LSD, il Ministero della Salute dispone "controlli rafforzati per contrastare il possibile rischio di introduzione nel territorio nazionale".
L’Italia  è interessata da intensi traffici da e verso tutti i Paesi in cui è presente la malattia e, pertanto, la Direzione Generale della Sanità Animale comunica  che "i veicoli vuoti che hanno trasportato animali vivi e/o mangimi e che rientrano in Italia o vi transitano, in provenienza da tali aree, potrebbero rappresentare un non trascurabile rischio di introduzione della malattia".

La Lumpy Skin Disease (LSD)  si è diffusa in diversi Paesi del continente europeo in seguito alla sua prima comparsa in Grecia nell’agosto del 2015. Ad oggi, infatti, è stata confermata in Bulgaria, Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia (FYROM), Serbia, Kosovo, Albania e Montenegro. 

Giaà il Regolamento di Polizia Veterinaria (DPR 320/1954) prescrive che tutti gli autoveicoli che hanno trasportato animali, da qualunque provenienza, devono essere puliti, lavati e disinfettati, comprovando l’avvenuto trattamento. In data odierna, il Ministero della Salute ha disposto che "gli Uffici Veterinari periferici del Ministero e gli Uffici delle Dogane, nell’ambito delle attività ordinarie di controllo, dovranno rafforzare le verifiche presso tutti i punti di entrata nel territorio nazionale allo scopo di accertare l’avvenuta disinsettazione, pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto vuoti".

Per semplificare ed armonizzare l’adempimento, è stato predisposto un modello di autodichiarazione - diffuso oggi dalla Direzione Ministeriale - "che dovrà essere compilato e sottoscritto dal trasportatore ed esibito dall’operatore responsabile o dal conducente al momento del controllo. In assenza di detta autodichiarazione, o attestazione di contenuto equivalente, dovrà essere richiesto l’intervento dell’Autorità sanitaria per l’applicazione delle misure previste dalla vigente normativa".

Il virus LSD è trasmesso da vettori (zanzare, mosche e zecche), ma può verificarsi anche la trasmissione diretta tra animali o attraverso materiale contaminato e si diffonde nelle zone libere in seguito alle movimentazioni di animali infetti e di vettori.

La Commissione Europea ha stabilito, con specifiche Decisioni che riguardano la Bulgaria e la Grecia, una serie di misure al fine di evitare il diffondersi della malattia.La misura principale riguarda il divieto di spedizione dai citati Paesi di bovini, bufali, e ruminanti selvatici in cattività nonché di sperma, ovuli ed embrioni di queste specie.
Dai Paesi terzi interessati dalla malattia, l’esportazione nell’Unione Europea di animali appartenenti alle specie succitate è vietata, invece, da disposizioni di sanità animale e pubblica di carattere generale.
Pertanto, vettori e materiali infetti, che potrebbero essere veicolati tramite mezzi di trasporto di animali che rientrano vuoti dopo lo scarico, rappresentano un importante rischio di diffusione della malattia.
Per quanto riguarda le operazioni di pulizia e disinfezione di detti mezzi di trasporto provenienti dai Paesi dell’UE a rischio, le specifiche decisioni della Commissione europea prescrivono che sia effettuata a cura dell’Autorità competente la verifica delle attestazioni di avvenuta disinsettazione/disinfezione dei veicoli provenienti dalle zone infette.

pdfNOTA_MINSAL_ALLA_AGENZIA_DELLE_DOGANE.pdf230.77 KB
pdfMODELLO_DI_DICHIARAZIONE_PULITURA_VEICOLO.pdf338.21 KB

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