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REPORT 2012

Mancanze disciplinari in veterinaria nel Massimario Cceps

Mancanze disciplinari in veterinaria nel Massimario Cceps
Il consenso informato va acquisito anche se il cliente è sotto stress. Illecite le convenzioni non approvate dall'Ordine.

""Lo stato emotivo del cliente non può essere invocato dal sanitario per sottrarsi al dovere di acquisire il consenso esplicito e informato del cliente stesso in ordine al rischio di eventi avversi". Lo sostiene la Commissione Centrale Esercenti le professioni sanitarie (Cceps) in una massima pronunciata su un caso veterinario sottoposto al suo esame. Il consenso informato-  disciplinato dal Codice Deontologico del Medico Veterinario rappresenta un "obbligo di informazione nella pratica veterinaria", al quale la Commissione non concede l'attenuante della condizione psichica contingente.

La massima è pubblicata nell'ultimo massimario annuale delle decisioni (anno 2012), riportante due circostanze verificatisi in ambito veterinario.

Oltre al consenso informato, il massimario tratta di convenzione con terzi e relativa approvazione dell'Ordine. Per la Commissione, la stipula di una convenzione con una associazione protezionista ( nel caso di specie la "Lega per la difesa del cane") senza preventiva approvazione dell'Ordine "costituisce illecito disciplinare". Tuttavia, in merito all'entità della sanzione da applicare, se – come osservato dal ricorrente – l'infrazione relativa alla stipula della convenzione in parola si è verificata nell'ambito dei rapporti tra l'iscritto e l'Ordine di appartenenza e, quindi, non ha avuto riflessi nel mondo esterno né ha coinvolto terzi, non ne è derivato danno al prestigio e al decoro della professione. Pertanto, il predetto illecito è meritevole di essere sanzionato con la misura dell'avvertimento quale monito al sanitario a porre maggiore attenzione, in futuro, ai rapporti con l'Ordine di appartenenza, sottoponendogli preventivamente ogni atto o documento suscettibile di valutazioni deontologiche".

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