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ABUSO DI PROFESSIONE

I beni sequestrati andranno ai Comuni per fini sociali

I beni sequestrati andranno ai Comuni per fini sociali
L'art. 5 del Ddl Lorenzin interviene in materia di esercizio abusivo della professione sanitaria. Pene inasprite. Attrezzature confiscate.

Il disegno di legge del Ministro Beatrice Lorenzin dedica un articolo all'esercizio abusivo della professione sanitaria, integrando l'art. 348 del Codice Penale con un'aggravante della pena.
Infatti, la pena viene aumentata da un terzo alla metà nell'ipotesi di reato. Contestualmente l'articolo 240 del codice penale viene integrato con la previsione, in caso di condanna o di applicazione della pena, della confisca obbligatoria dei beni mobili o immobili utilizzati per commettere il reato di esercizio abusivo della professione.

Viene inoltre prevista, attraverso una integrazione al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, la destinazione dei beni immobili confiscati all'autore del reato di esercizio abusivo della professione sanitaria, al patrimonio del Comune dove l'immobile è sito e destinati per le finalità sociali e assistenziali.

Articolo 5 (Esercizio abusivo della professione sanitaria) del DDL Lorenzin (testo approvato dal Cdm il 17 dicembre 2013)
1. All'articolo 348 del codice penale, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
" Se l'esercizio abusivo riguarda una professione sanitaria, la pena è aumentata da un terzo alla metà".
2. All'articolo 240 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo il numero 1 bis, è aggiunto il seguente: «1 ter) dei beni mobili ed immobili che risultino essere stati utilizzati per commettere il reato di cui all'art. 348.
b) al terzo comma, le parole «dei numeri 1 e 1 bis» sono sostituite con le seguenti: «dei numeri 1, 1 bis e 1 ter »;
c) al terzo comma, secondo periodo, le parole «La disposizione del numero 1 bis del capoverso precedente si applica", sono sostituite dalle seguenti parole: «Le disposizioni dei numeri 1 bis e 1
ter del capoverso precedente si applicano».
3. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 86-bis è inserito il seguente: <<86-ter.
(Destinazione dei beni confiscati in quanto utilizzati per la commissione del reato di esercizio abusivo della professione sanitaria). Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta
della parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, i beni immobili confiscati sono trasferiti al patrimonio del Comune ove l'immobile è sito, per essere destinati a finalità sociali e assistenziali.>>.

Nuovo Ddl Lorenzin dopo le richieste delle Regioni