Le Regioni dovranno ora provvedere al recepimento, adottando specifiche misure sanitarie per il controllo della Paratubercolosi bovina.
Le linee guida per l'adozione dei Piani di controllo e per l'assegnazione della qualifica sanitaria degli allevamenti nei confronti della Paratubercolosi bovina" - come approvate dalla Conferenza Stato Regioni sono approdate alla Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento si prefigge di raccogliere dati sull'insorgenza di casi clinici di paratubercolosi nel patrimonio bovino nazionale; permettere la certificazione per il commercio consapevole degli animali e dei loro prodotti, attraverso una classificazione degli allevamenti basata sul rischio; fornire agli allevatori strumenti per prevenire l'introduzione dell'infezione da Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis nei propri allevamenti; fornire agli allevatori strumenti per il controllo dell'infezione negli allevamenti infetti.
In base all'Accordo, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano s'impegnano ad adottare misure sanitarie per il controllo della Paratubercolosi bovina e, in particolare, a disporre:
a) la segnalazione al servizio veterinario locale competente dei sospetti clinici di Paratubercolosi bovina da parte dei medici veterinari pubblici e privati e dei proprietari e detentori degli animali;
b) l'accertamento da parte del servizio veterinario locale per la conferma del sospetto clinico oggetto della segnalazione;
e) la registrazione dei casi clinici nei Sistema Informativo delle Malattie Animali (SIMAN) del Ministero della salute;
d) il blocco delle movimentazioni dall'allevamento interessato da casi clinici di Paratubercolosi bovina verso allevamenti da riproduzione fino all'avvenuta macellazione degli animali con forma clinica, la visita clinica sull'effettivo dell'allevamento e il controllo sierologico di tutti i bovini di età superiore a 36 mesi;
e) la segnalazione di capi sospetti clinici di paratubercolosi da parte del Veterinario ufficiale del macello al Servizio Veterinario competente territorialmente per l'allevamento di provenienza dei capi stessi.
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