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ANTICORRUZIONE

I dirigenti sanitari dovranno scegliere: carriera politica o SSN

I dirigenti sanitari dovranno scegliere: carriera politica o SSN
"I dirigenti di distretto, i direttori di dipartimento e di presidio e, in generale, i direttori di strutture complesse rientrano sicuramente nel campo di applicazione".
Contrariamente ai pareri dei sindacati della dirigenza medica, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ritiene che le disposizioni del d.lgs. n. 39/2013 si applichino alla dirigenza del settore sanitario: i dirigenti sanitari dovranno scegliere o la carriera politica o le strutture sanitarie. Nel parere 58/2013, la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni  (CVIT)non lascia spazio ad eccezioni

La Commissione, pertanto, ritiene di dover concludere nel senso che:

a) il d.lgs. n. 39/2013 non trova applicazione al personale medico c.d. di staff che non esercita tipiche funzioni dirigenziali (come nel caso di sole funzioni di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca nonché funzioni ispettive e di verifica);
b) al contrario, i dirigenti di distretto, i direttori di dipartimento e di presidio e, in generale, i direttori di strutture complesse rientrano sicuramente nel campo di applicazione della disciplina in esame;
c) il problema più delicato è rappresentato dai dirigenti di struttura semplice.Per quanto riguarda i dirigenti di struttura semplice va, infatti, preliminarmente rilevato come nel quadro normativo delineato dalla l. n. 190/2012 e dai decreti di attuazione, l'art. 41, co. 2 del d.lgs. n. 33/2013 preveda espressamente che la disciplina in materia di trasparenza sia applicabile soltanto ai dirigenti di struttura complessa ma non anche a quelli che dirigono la struttura semplice.
L'Autorità ritiene che, nel silenzio del legislatore, tale netta distinzione non possa operare anche per quanto riguarda la materia dell'inconferibilità e dell'incompatibilità attesa la grande varietà dei compiti che possono essere affidati ai dirigenti di struttura semplice e le conseguenti implicazioni che ne possono derivare proprio in materia di incompatibilità. Alla luce di quanto osservato, per i dirigenti di strutture semplici non inserite in strutture complesse deve concludersi per la applicabilità della disciplina in esame. Per i dirigenti che dirigono strutture semplici inserite in strutture complesse la disciplina non è applicabile tranne il caso in cui, tenuto conto delle norme regolamentari e degli atti aziendali (art. 3, co. 1 bis e art. 15, d.lgs. n. 502/1992), al dirigente di struttura semplice sia riconosciuta, anche se in misura minore, significativa autonomia gestionale e amministrativa.