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MINISTERO DELLA SALUTE

Nasce il super Comitato tecnico per la sanità animale

Nasce il super Comitato tecnico per la sanità animale
Pubblicato il riordino degli organi collegiali del Ministero della Salute. Sarà in vigore dal il 12 maggio.
Razionalizzazione, riduzione e risparmio sono i criteri ispiratori del Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183 – è pubblicato sulla GU n.98 del 27-4-2013.

I decreti di costituzione e ricostituzione degli organi collegiali saranno emanati entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Fino all'insediamento sono prorogati quelli operanti alla data della sua entrata in vigore. La durata in carica è di tre anni, rinnovabili. In sede di nomina dei componenti sarà necessario privilegiare coloro la cui sede di servizio coincide con la località sede dell'organo collegiale o di altro organismo e per le riunioni il ricorso, per quanto possibile, allo strumento della videoconferenza. Con apposito regolamento interno saranno disciplinate le modalita' di funzionamento interno.

Al nuovo Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale (articoli 5 e 6) sono trasferite le funzioni di vari organi collegiali fra cui la Commissione consultiva del farmaco veterinario, il Nucleo nazionale di farmacosorveglianza sui medicinali veterinari, la Commissione tecnica mangimi e la Commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello.
Il Comitato opera presso il competente Dipartimento del Ministero della salute, anche avvalendosi delle direzioni generali ad esso afferenti. Pur essendo a composizione interministeriale, la maggioranza dei componenti (quarantatré è nominata dal Ministero della Salute), il Comitato e' presieduto dal Ministro della salute o, per sua delega, dal Capo del competente Dipartimento.
Il Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale viene convocato di regola per sezioni ( salvo che il Ministro non ravvisi l'opportunità di una convocazione plenaria); il Comitato è articolato nelle seguenti sezioni: a) sezione per la dietetica e la nutrizione; b) sezione consultiva per i fitosanitari; c) sezione consultiva del farmaco veterinario; d) sezione per la farmacosorveglianza sui medicinali veterinari; e) sezione tecnica mangimi e per la protezione degli animali da allevamento e da macello.

Il nuovo Regolamento disciplina, fra le altre, le attribuzioni del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare (articolo 8) articolato in due sezioni: la «Sezione per la sicurezza alimentare» e la «Sezione consultiva delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare". Ai lavori di quest'ultima sezione sono chiamati a partecipare il direttore della Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari ed il direttore della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute. Disciplinato anche il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali (articolo 10), articolato in una Direzione strategica, un Comitato tecnico-scientifico e una Direzione operativa e una Unita' centrale di crisi.

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