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IN VIGORE

Disposizioni attuative per la protezione dei polli di carne

Disposizioni attuative per la protezione dei polli di carne
Densità, benessere animale, registrazioni, dati al macello e formazione del personale. In vigore il Decreto 4 febbraio 2013.

Sono in vigore dal 13 aprile le disposizioni per la protezione di polli allevati per la produzione di carne, che attuano gli articoli 3 (Norme per l'allevamento dei polli), 4 (Formazione e orientamento per il personale
che si occupa dei polli), 6 (Monitoraggio e controlli presso il macello) e 8 (Sanzioni) del decreto legislativo 181/2010.

Densità e registro - Con proprio decreto, pubblicato sulla GU del 12 aprile, il Ministero ha stabilito le procedure per determinare la densità di allevamento, ed eventuali deroghe, e fornito un Modello di registro dei dati di allevamento, annotati a cura del proprietario o detentore che nel corso delle ispezioni (ammessi altri strumenti di registrazione gia' previsti e presenti in azienda, qualora contengano le medesime informazioni). Le registrazioni dei dati sono allegate al documento di scorta degli animali al macello.

Violazione "grave" del benessere animale - Il provvedimento stabilisce le modalita' di comunicazione dei dati sul benessere animale riscontrati al macello, a cura del veterinario ufficiale. Oltre a individuare, i criteri generali per autorizzare la troncatura del becco e la castrazione, il provvedimento definisce il concetto di "violazione grave" al benessere animale, ai sensi dell'art. 8, comma 5 del decreto 181/2010. E' considerata violazione grave al benessere animale "ogni situazione in cui gli animali sono gestiti e tenuti in condizioni tali da pregiudicarne il benessere, comprovata da segni evidenti di deterioramento della salute, senza che il proprietario o il detentore abbia intrapreso azioni appropriate per la risoluzione delle carenze o delle violazioni riscontrate".

Formazione- Infine, il Ministero della Salute ha individuato i criteri e le modalita' per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione e per il riconoscimento dell'esperienza acquisita del personale che si occupa dei polli da carne. I corsi di formazione hanno una durata minima di otto ore e trattano gli argomenti riportati nell'allegato IV del decreto legislativo. E' individuato un medico veterinario scelto tra i docenti inclusi nell'elenco dei formatori presso il Ministero della salute in materia di benessere animale in allevamento in qualita' di responsabile referente del corso e per la trattazione degli aspetti didattico-scientifici. Nello stesso elenco sono individuati i docenti incaricati per lo svolgimento del corso di formazione. I costi dei corsi di formazione sono a carico dei partecipanti.

Di seguito gli allegati del Decreto 4 febbraio 2013.

pdfDOMANDA_DI_AUTORIZZAZIONE_A_DENSITA_SUPERIORE.pdf165.2 KB

pdfRICHIESTA_DI_NULLA_OSTA_SVOLGIMENTO_CORSI_DI_FORMAZIONE.pdf307.83 KB

pdfFAC_SIMILE_CERTIFICATO_FORMAZIONE_DETENTORI.pdf147.31 KB

pdfMODELLO_DI_REGISTRO.pdf111.47 KB