Il testo approvato ieri dal Consiglio dei Ministri dà consolidamento legislativo alle regole d'accesso alla specialistica ambulatoriale veterinaria.
La disposizione è contenuta nell'articolo 1 (Riordino dell'assistenza territoriale e mobilità del personale delle aziende sanitarie) del testo presentato dal Ministro Renato Balduzzi ieri al Consiglio dei Ministri. Il provvedimento ha assunto la forma del decreto-legge.
L'accesso alle funzioni di specialista ambulatoriale (medico, odontoiatra, biologo, chimico, psicologo, medico veterinario) avverrà invece secondo graduatorie provinciali alle quali sarà consentito l'accesso esclusivamente al professionista fornito del titolo di specializzazione inerente la branca in interesse.
All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, viene inserita la lettera h-ter) che recita: "disciplinare l'accesso alle funzioni di specialista ambulatoriale (medico, odontoiatra, biologo, chimico, psicologo, medico veterinario) del servizio sanitario nazionale secondo graduatorie provinciali alle quali sia consentito l'accesso esclusivamente al professionista fornito del titolo di specializzazione inerente alla branca in interesse ";
Il testo e la relazione illustrativa del Decreto Legge in CDM
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