La SIVAL ha ricevuto una nota ministeriale di chiarimenti sulla detenzione di medicinali stupefacenti ad uso veterinario.
La comunicazione, indirizzata a tutti gli addetti ai lavori, è firmata dalle Direzioni Generali dei Dispositivi Medici e dei Farmaci Veterinari. Le Direzioni forniscono alcune precisazioni agli operatori sanitari che detengono medicinali stupefacenti ad uso veterinario, per gli scopi previsti dal Decreto Legislativo 116/1992, che disciplina la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.
La nota premette che -anche per gli scopi previsti dal Decreto Legislativo n. 116/1192 – ci si deve rifare all'articolo 84 del Codice del Farmaco Veterinario e all'art. 42 del Testo Unico degli Stupefacenti (DPR 309/190), per chiarire che "a parere dell'Ufficio Centrale Stupefacenti, i medici veterinari responsabili del benessere animale possono avvalersi di collaboratori qualificati per la tenuta del registro corona previsto dal comma 3 del citato art. 42, predisponendo una procedura scritta e condivisa".
Inoltre, ai sensi dall'art. 85 del DLvo 193/2006, relativo alle scorte di medicinali, ivi inclusi quelli previsti dal comma 1 dell'art. 84, "possono essere detenute previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario della ASL competente per territorio, sotto la diretta responsabilità del medico veterinario". "Pertanto- chiarisce la nota ministeriale- la detenzione di medicinali stupefacenti ad uso veterinario, da somministrare per gli scopi previsti dal Decreto Legislativo 116/92, non necessita di autorizzazione ministeriale da parte dell'Ufficio Centrale Stupefacenti".
"Il medico veterinario responsabile del benessere animale – si legge- detiene le scorte dei medicinali che ritiene necessari ai sensi dell'art. 84 del decreto legislativo 193/2006, in locali autorizzati, ivi inclusi i medicinali veterinari contenenti stupefacenti, e tiene un registro di carico e scarico dei medicinali acquistati, ai sensi dell'articolo 42 del Dpr 390/190".
La nota conclude ricordando che "i medicinali stupefacenti inclusi nella Tabella II sezione A devono essere conservati in armadietto chiuso a chiave non asportabile".
L'Ufficio Centrale Stupefacenti autorizza l'approvvigionamento che non siano in forma di medicinale e non per gli scopi previsti dal Decreto 116, "solo nei casi in cui le suddette sostanze siano impiegate per ricerca scientifica e sperimentazione".
Ulteriori informazioni alle
pagine dedicate del sito web www.salute.gov
NOTA_DEL_MINISTERO_DELLA_SALUTE_DGDFSC_DGSAF.PDF148.57 KB