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Detenzione di medicinali veterinari per la sperimentazione

Detenzione di medicinali veterinari per la sperimentazione
La SIVAL ha ricevuto una nota ministeriale di chiarimenti sulla detenzione di medicinali stupefacenti ad uso veterinario.
La comunicazione, indirizzata a tutti gli addetti ai lavori, è firmata dalle Direzioni Generali dei Dispositivi Medici e dei Farmaci Veterinari. Le Direzioni forniscono alcune precisazioni agli operatori sanitari che detengono medicinali stupefacenti ad uso veterinario, per gli scopi previsti dal Decreto Legislativo 116/1992, che disciplina la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.

La nota premette che -anche per gli scopi previsti dal Decreto Legislativo n. 116/1192 – ci si deve rifare all'articolo 84 del Codice del Farmaco Veterinario e all'art. 42 del Testo Unico degli Stupefacenti (DPR 309/190), per chiarire che "a parere dell'Ufficio Centrale Stupefacenti, i medici veterinari responsabili del benessere animale possono avvalersi di collaboratori qualificati per la tenuta del registro corona previsto dal comma 3 del citato art. 42, predisponendo una procedura scritta e condivisa".

Inoltre, ai sensi dall'art. 85 del DLvo 193/2006, relativo alle scorte di medicinali, ivi inclusi quelli previsti dal comma 1 dell'art. 84, "possono essere detenute previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario della ASL competente per territorio, sotto la diretta responsabilità del medico veterinario". "Pertanto- chiarisce la nota ministeriale- la detenzione di medicinali stupefacenti ad uso veterinario, da somministrare per gli scopi previsti dal Decreto Legislativo 116/92, non necessita di autorizzazione ministeriale da parte dell'Ufficio Centrale Stupefacenti".
"Il medico veterinario responsabile del benessere animale – si legge- detiene le scorte dei medicinali che ritiene necessari ai sensi dell'art. 84 del decreto legislativo 193/2006, in locali autorizzati, ivi inclusi i medicinali veterinari contenenti stupefacenti, e tiene un registro di carico e scarico dei medicinali acquistati, ai sensi dell'articolo 42 del Dpr 390/190".

La nota conclude ricordando che "i medicinali stupefacenti inclusi nella Tabella II sezione A devono essere conservati in armadietto chiuso a chiave non asportabile".
L'Ufficio Centrale Stupefacenti autorizza l'approvvigionamento che non siano in forma di medicinale e non per gli scopi previsti dal Decreto 116, "solo nei casi in cui le suddette sostanze siano impiegate per ricerca scientifica e sperimentazione".

Ulteriori informazioni alle pagine dedicate del sito web www.salute.gov


pdfNOTA_DEL_MINISTERO_DELLA_SALUTE_DGDFSC_DGSAF.PDF148.57 KB