La nota si sofferma in particolare sul divieto di effettuare, sugli animali da compagnia, interventi chirurgici destinati a modificarne l'aspetto o finalizzati ad altri scopi non curativi, quale, tra gli altri, il taglio della coda, e sulla "possibilità di ammettere eccezioni".
Al riguardo, il Ministro Ferruccio Fazio precisa che "fermo restando il divieto assoluto", "sussiste tuttavia la possibilità di eseguire, in via eccezionale, interventi chirurgici non curativi ritenuti necessari sia per ragioni di medicina veterinaria sia nell'interesse dell'animale, beninteso qualora tali ragioni siano rilevate dal medico veterinario che se ne assume la responsabilità".
La fattispecie in questione è riferibile, in particolare, all'intervento di caudotomia, "effettuabile sui cani impegnati in talune attività di lavoro, nonché in quelle di natura sportivo-venatoria spesso espletate in condizioni ambientali particolari, quali in zone di fitta vegetazione che, comportando un elevato impegno motorio, espongono notoriamente l'animale al rischio di fratture, ferite e lacerazioni della coda , con ripercussioni sulla salute e sul benessere dello stesso".
Inoltre, qualora l'intervento di amputazione della coda fosse praticato in età adulta a fini terapeutici, "non sarebbe esente da maggiori rischi a causa della più intensa invasività e impatto sul benessere psico-fisico dell'animale".
Pertanto, "nell'interesse dell'animale, il medico veterinario potrà effettuare gli interventi di caudotomia a scopo preventivo sui cani impiegati nelle citate attività, attenendosi alle buone pratiche veterinarie, previa anestesia ed entro la prima settimana di vita dell'animale, rilasciando una certificazione dalla quale si evincano le ragioni che hanno, motivato l'intervento stesso".
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