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CIRCOLARE DGSAF

Code integre, riparte il piano nazionale di miglioramento

Code integre, riparte il piano nazionale di miglioramento
Chiarimenti sul Piano di miglioramento del benessere dei suini. Il Ministero della Salute scrive ai Servizi Veterinari per omogeneizzare i comportamenti ispettivi. Dai controlli ufficiali emergono casistiche diversificate e provvedimenti difformi.  Precisate le procedure in caso di forniture negate di suini a coda integra. Autovalutazione per la categorizzazione del rischio. Gestione delle deroghe. Provvedimenti, sanzioni e audit regionali.

La Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari (Dgsaf) ha trasmesso oggi una circolare di chiarimenti alle Regioni sull'applicazione del Piano nazionale di miglioramento del benessere e della protezione dei suini allevati, definito a norma del decreto legislativo 122/2011 e del decreto legislativo 146/2001, e sulle progressioni temporali prefissate, verso l'obiettivo di superare la caudectomia e allevare soltanto capi a coda integra.

La circolare affronta cinque aspetti operativi, a partire dal problema delle forniture negate di suini a coda integra, sia di provenienza nazionale che internazionale. Il Ministero definisce le modalità operative che le autorità competenti mettono in atto per agire sullo Stato Membro o sulla Regione italiana dell'allevamento-fornitore che ha negato le partite di suini a coda integra e per condurre gli accertamenti del caso. 
Il diniego si ripercuote anche su una categorizzazione del rischio dell'allevamento, aggiornata al rispetto del divieto di caudectomie. Tutti gli stabilimenti che allevano suini, sia di provenienza nazionale che di provenienza internazionale, devono infatti documentare annualmente lo stato del proprio allevamento circa il rispetto del divieto di condurre caudectomie attraverso l’autovalutazione fatta dal veterinario aziendale utilizzando la check list “Valutazione del rischio taglio coda suino da ingrasso e svezzamento” oppure “Valutazione del benessere animale suino da ingrasso e svezzamento” e/o “Valutazione del benessere animale suini riproduttori” a seconda del tipo di animali allevati.
"Una situazione non aggiornata verrà considerata a maggior rischio- precisa la nota ministeriale- per cui la ASL competente sull'allevamento, provvederà a prescrivere e/o a diffidare il detentore/proprietario ad adempiere entro il termine massimo di 30 giorni". Anche gli stabilimenti che svezzano o introducono suini a coda mozzata, in deroga, dovranno documentare la situazione  per consentire alle Asl di osservare l'effettivo mantenimento del livello "migliorabile o accettabile" per ciascuna voce indicata nelle citate check list.

Durante l'ispezione in allevamento possono presentarsi casistiche diverse che la circolare odierna individua in tre casi riscontrabili: 1)  Presenza di gruppi di suini a coda integra con evidenza di un loro graduale incremento effettuato nel tempo ed assenza di registrazione di episodi di morsicature (almeno il 15% di suini a coda integra); l'introduzione di partite a coda integra sino al completamento dell'intero è fissata entro il 31 dicembre 2024;  2) Presenza di gruppi di suini a coda integra (<15%) o evidenze documentali di problemi di morsicatura che non consentano di aumentare la percentuale; la circolare allega il modulo per la richiesta di deroga e il certificato veterinario che la giustifica, a condizione che le lesioni alle code rilevate in autovalutazione risultino > 2% per i suini a coda mozzata o > 7 % per i
suini a coda integra (valutazioni ABM = insufficiente). Una volta superato il termine richiesto e/o concesso per effettuare le migliorie, questi allevamenti dovranno garantire un aumento graduale ma progressivo del numero di suini a coda integra; 3) Richieste di deroga e materiale manipolabile; il primo miglioramento, in ordine temporale da mettere in atto in caso di comparsa di morsicature negli animali, è l’adozione di un materiale manipolabile adeguato e tale "non è più ritenuto" l’eventuale tronchetto di legno fresco/morbido associato a catena metallica/plastica. Nei casi in cui l'operatore, con le azioni adottate, non sia in grado di contenere le morsicature della coda, dovrà aumentare gli spazi di allevamento per singolo capo nella specifica categoria di almeno il 30% corrispondente ad un minor carico di allevamento del 30%.


Il ruolo dei Servizi veterinari nella gestione della richiesta di deroga è in primo luogo di valutarne la correttezza in relazione a congruità e a tempistiche provvedendo alla validazione o all’eventuale diniego con relativa motivazione per poi inserire gli esiti, entro 30 giorni, nell’apposita sezione messa a disposizione dal sistema informativo ClassyFarm. In questo modo, nella sezione dedicata del cruscotto “Benessere suino” sarà così possibile consultare tutte le richieste di deroga con relative scadenze.
Al fine di uniformare i relativi comportamenti a livello nazionale, il Ministero riporta alcune indicazioni che i Servizi veterinari dovranno considerare, in considerazione dei tempi necessari, per la messa in atto degli interventi migliorativi, in relazione ai diversi punti della valutazione del rischio, dettagliati con un allegato (allegato 3).
Di norma devono valere i seguenti principi: • 3 mesi per l’implementazione di pratiche gestionali di facile realizzazione; • da 6 mesi a 12 mesi per l’implementazione di pratiche gestionali di difficile realizzazione; • 12 mesi per la messa in atto di interventi strutturali. Se gli interventi strutturali dovessero prolungarsi oltre tale termine, sarà necessario presentare un’altra richiesta di deroga strettamente limitata alla parte di allevamento che ancora lo necessiti.
Gli allevamenti da riproduzione dovranno mettere a disposizione dell’Autorità competente le richieste di rifornimento di suini caudectomizzati, corredate dalle relative istanze di deroga validate o, fino al 31 dicembre 2023, dal graduale aumento richiesto dallo stato di attuazione del Piano nazionale di miglioramento.

Provvedimenti e responsabilità applicative- I Servizi veterinari procederanno con i provvedimenti previsti per ottenere l’adeguamento in tempi brevi e, tra l’altro, commineranno le sanzioni applicabili dalla normativa vigente oltre a far riferimento al requisito “mutilazioni” della check list e del manuale per il controllo ufficiale. La mancata applicazione delle procedure per il rispetto dell'allevamento dei suini a coda integra con le relative sanzioni saranno imputate al titolare aziendale e nel caso di allevamenti in soccida in modo solidale tra il soccidario ed il soccidante. Per favorire la valutazione dell’evoluzione del numero/gruppi di suini a coda integra negli allevamenti, in fase di compilazione della autovalutazione, il veterinario dell’allevamento dovrà registrare i dati richiesti.

Audit sulle Regioni- Per assicurare l’uniformità degli interventi sul territorio nazionale, il Ministero della Salute comunica l’avvio di una serie di audit sulle Autorità regionali in materia di benessere animale negli allevamenti suini da parte dell’Ufficio 6 del Ministero della salute, supportato dai referenti del Centro di Referenza Nazionale (CReNBA). Verranno inoltre verranno effettuate, a campione, delle valutazioni dello stato del benessere degli animali anche in fase di macellazione al fine di evidenziare eventuali problematiche di benessere in allevamento.

Il contesto- Dal 2018, con il Piano Nazionale per la protezione dei suini, l'Italia ha intrapreso un percorso di miglioramento delle condizioni generali di benessere negli allevamenti suini. L'orizzonte temporale era stato fissato al 2023, in considerazione dei ritardi imputabili all’emergenza Covid-19. Con l'odierna circolare ai Servizi Veterinari, il Ministero della Salute sancisce la piena ripartenza verso gli obiettivi del Piano.

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