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LA SENTENZA

Errore chirurgico, risarcito anche il danno morale

Errore chirurgico, risarcito anche il danno morale
Il Tribunale di Pisa ha riconosciuto il risarcimento per danno non patrimoniale a una coppia di proprietari. Il loro cane aveva subito danni permanenti dopo un intervento di chirurgia ortopedica. Rimborsate le spese veterinarie e i viaggi verso la clinica fuori regione. Il Giudice: meritevole di riconoscimento il legame con l'animale d'affezione. 

Una nuova sentenza riconosce il danno "morale" (non patrimoniale) per le angosce patite dai proprietari di un cane gravemente sofferente in seguito ad un errore chirurgico.  Il Tribunale di Pisa ha liquidato- oltre ai danni patrimoniali -  anche 3 mila euro di risarcimento in favore della coppia. La sentenza è del 2 novembre scorso, per fatti risalenti al 2016.

I danni patrimoniali sono stati calcolati in 13.900 euro, sommando le spese sostenute per medicinali, cure e anche per i viaggi necessari a raggiungere la clinica veterinaria fuori regione.  Per i danni non patrimoniali il giudice si è invece basato sulla giurisprudenza e in particolare su altre sei sentenze analoghe di altrettanti tribunali.

A compromettere la salute dell’animale - secondo gli atti- è stata una infezione “per difetti nel processo di sanificazione della sala operatoria”, con danni neurologici e successivo impianto di protesi. La coppia ha fatto causa al Veterinario, dopo essersi rivolta ad un altro professionista. In sede legale, due perizie hanno stabilito che l’infezione era insorta durante l'intervento (Duplice Osteotomia Pelvica) e che le patologie del cane avrebbero richiesto cure diverse.

La risarcibilità del danno non patrimoniale da lesione o perdita di un animale d' affezione, discende da uno stato di disagio e di angoscia patito dal proprietario a causa di fatti illeciti realizzati da terzi o di condotte colpose, nel caso di specie integrate da un Veterinario. Secondo il Tribunale "si deve tenere conto, oltre che del comune sentire del momento storico attuale, del tessuto normativo esistente anche sovranazionale. Tale variegato panorama normativo dà conto di un’indubbia evoluzione nella considerazione non solo sociale ma anche ormai normativo-istituzionale dell’interesse sotteso al rapporto d’affezione soprattutto con l’animale domestico. Deve quindi ritenersi meritevole di riconoscimento l’interesse sotteso al legame con l’animale domestico d’affezione”.