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DECRETO E MANUALE OPERATIVO

Lagomorfi e altre specie: anagrafe verso 'piena operatività'

Lagomorfi e altre specie: anagrafe verso 'piena operatività'
Istituita e regolamentata l'anagrafe informatizzata delle aziende dei lagomorfi d'allevamento e di animali di altre specie come  cervi, stambecchi, daini e renne. Decreto ministeriale in vigore. La Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari (DGSAF): piena operativita' dell'anagrafe entro centottanta giorni dal 17 aprile 2018.


Il decreto 2 marzo 2018-  in vigore dal 17 aprile e sul quale è stato acquisito il parere della Conferenza Stato Regioni- è stato emanato, ritenendo "necessario" stabilire le modalita' operative per la registrazione nella BDN delle informazioni concernenti le aziende di specie non ancora comprese nell'anagrafe zootecnica nazionale. L'obiettivo è di "garantire l'attuazione del sistema della rintracciabilita' degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime" (cfr. 18 del regolamento (CE) 178/2002)

Le finalita' dell'anagrafe
- Le principali finalita' dell'anagrafe sono la tutela economico-sanitaria e valorizzazione del patrimonio zootecnico;  il supporto nella trasmissione di informazioni sullo stato sanitario delle aziende e degli allevamenti; la tutela del consumatore. Le informazioni registrate in BDN hanno valore ufficiale e garantiscono trasparenza e visibilita' del patrimonio zootecnico nazionale.

Le specie animali-  Gli animali oggetto del decreto sono i lagomorfi " esclusi i conigli d'affezione", le chiocciole e le altre specie, dettagliate dall'Allegato 2 del provvedimento: i Mammiferi appartenenti all'ordine Artiodactyla,  sottordine Ruminantia (yak, gnu, zebu', cervo, capriolo, camoscio, daino, muflone, stambecco, antilope, gazzella, alce, renna).
e sottordine Tylopoda (cammello, dromedario, lama, alpaca, guanaco, vigogna).

Disposizioni transitorie - In deroga sulla scadenza dei 180 giorni fissata dal decreto per la sua piena operatività, gli adempimenti  inerenti alle movimentazioni, sono registrate in BDN entro trentasei mesi dall'entrata in vigore del decreto. Inoltre- ove ritenuto necessario, per motivazioni sanitarie o di benessere animale, procedere all'identificazione individuale degli animali appartenenti alle specie di cui all'Allegato 2-  le modalita' tecniche e le procedure saranno definite con dispositivo del
Direttore generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari sentite le regioni e le province autonome.

Responsabili del funzionamento dell'anagrafe- Ciascuno per le proprie competenze e con le modalita' operative dettagliate dall' Allegato 1 del decreto, sono
 - il detentore degli animali, "che ha l'obbligo di registrare in BDN, direttamente o tramite delegato, le informazioni aggiornate sulle aziende e sulle movimentazioni";
-  i responsabili degli stabilimenti di macellazione, "che hanno l'obbligo di registrare in BDN, direttamente o tramite delegato, le informazioni sugli animali macellati presso gli stabilimenti di loro competenza";
c) i Servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, "che effettuano la vigilanza ed il controllo per garantire il rispetto dell'applicazione del presente decreto e registrano in BDN i mercati, le fiere e le esposizioni presenti sul territorio di propriacompetenza;
d) il Centro servizi nazionale (CSN), costituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, "che elabora e gestisce il sistema informatizzato della BDN;
e) il Ministero della salute, che organizza a livello centrale il sistema informatizzato della BDN, coordina le attivita' dei Servizi veterinari locali, tramite atti di gestione e indirizzo, e per la parte di competenza verifica le attivita' territoriali inerenti all'applicazione del decreto".

Fra le fonti legislative del decreto figurano il nuovo Regolamento Europeo di Sanità Animale (Regolamento (CE) 2016/429) -che all'articolo 109 prevede l'istituzione di una banca dati informatizzata degli animali terrestri allevati o custoditi - e il decreto del Ministro della salute 28 giugno 2016, che sostituisce il Modello 4 e ne prescrive le modalita' di compilazione.

DECRETO 2 marzo 2018
Modalita' operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende dei lagomorfi d'allevamento e di animali di altre specie.
Allegato 1- Manuale Operativo
Allegato 2- Specie animali di cui all'articolo 2