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NOTA DELLA DGSAF

BTV3 a Trapani, condizioni per movimentazioni dalla Sicilia

BTV3 a Trapani, condizioni per movimentazioni dalla Sicilia
In attesa degli esiti dei controlli straordinari disposti a seguito della positività da BTV3 in provincia di Trapani, la DGSAF del Ministero della Salute ha diffuso oggi una nota  sul blocco delle movimentazioni dei capi sensibili dal territorio della regione Sicilia, "una problematica sollevata più volte da Associazioni di categoria e allevatori".

La nota firmata oggi dal Direttore Generale Silvio Borrello è  indirizzata all'Assessorato alla Salute della Sicilia e a tutti i Servizi Veterinari regionali, sentito in merito il Centro di Referenza Nazionale dell’IZS Abruzzo e Molise; il provvedimento fa  seguito alla circolare Proposte per la movimentazione di animali sensibili alla Blue Tongue dalla Sicilia verso Province dichiarate quali territori stagionalmente liberi” (DGSAF prot. n. 0001114-P del 17 gennaio 2018).

In primo luogo, il Ministero ribadisce che "anche nel caso di specie, si applicano le disposizioni contenute nel Dispositivo Dirigenziale DGSAF prot.n. 6478 del 10 marzo 2017 e successive modificazioni". In particolare, si applicano le disposizioni dettagliate al  paragrafo concernente le “Movimentazioni da zona di protezione o zona di sorveglianza verso zona indenne o in restrizione per sierotipi differenti”. (paragrafo 2.2.3., come modificato con nota di chiarimenti DGSAF prot. n. 0008581-P del 3 aprile 2017)

Le movimentazioni di animali delle specie sensibili da zona di protezione o zona di sorveglianza verso zona indenne o in restrizione per sierotipi differenti sono consentite alle condizioni dettagliate oggi dalla DGSAF, in 9 punti:
1. entro 7 giorni prima della partenza devono essere sottoposti a test PCR (Polymerase Chain Reaction) con esito negativo: a) tutti i capi movimentati, per partite di consistenza inferiore al numero minimo di capi da prelevare (19) per evidenziare un 5% di prevalenza con 95% l.c. in allevamento; b). un numero fisso di capi, includendo quelli che costituiscono la partita così come
riportato nella tabella riportata nella nota ministeriale, per partite di consistenza superiore al numero di capi da prelevare per evidenziare un 5% di prevalenza con 95% l.c. in allevamento. La tabella dettaglia il numero di capi da testare nell’allevamento di origine ai fini della movimentazione da zona di protezione o zona di sorveglianza verso zona indenne o in restrizione per sierotipi diversi.
2. il rilievo di anche un solo animale positivo al test PCR tra quelli testati determina il blocco della movimentazione della partita e, contestualmente, la registrazione da parte del Servizio veterinario del sospetto sul sistema informativo per la notifica dei focolai negli animali (SIMAN);
3. le spese dei test sono a carico del richiedente;
4. il trasporto deve essere effettuato nelle ore diurne (8-18);
5. gli automezzi devono essere trattati con insetticida autorizzato;
6. gli animali devono essere individualmente protetti da attacco di vettori mediante l’utilizzo di insetto repellenti da almeno una settimana prima del trasporto e comunque nel rispetto delle specifiche fornite dalla ditta produttrice del prodotto;
7. le attestazioni degli avvenuti trattamenti devono essere rilasciate a firma rispettivamente del trasportatore e del detentore degli animali;
8. il trasporto deve avvenire in vincolo sanitario direttamente all’azienda di destinazione, nella quale gli animali dovranno rimanere per almeno 60 giorni con il divieto di ulteriore
movimentazione verso gli altri Stati membri dell’UE;
9. la movimentazione deve essere notificata via fax/pec alla ASL di destino almeno 48 ore prima della partenza.

Quanto all’attribuzione della qualifica sanitaria al territorio regionale, la nota minsiteriale segnala che "in base al Regolamento (CE) n. 1266/2007, le Zone Infette comprendono i territori ricadenti nel raggio di 20 km intorno alla/alle azienda/aziende con un caso sospetto o confermato di Blue tongue, e che da tali zone “le movimentazioni di animali delle specie sensibili sono consentite se gli stessi sono vaccinati nei confronti del/i sierotipo/i circolante/i”.
Tutto ciò, tenuto conto di quanto riportato all’articolo 1 del Decreto del Dirigente Generale della Regione Sicilia n. 825 del 20 aprile 2017, “Misure di controllo ed eradicazione per contenere la diffusione del virus della Blue Tongue. Introduzione di deroghe regionali e disposizioni in materia di vaccinazione".

Anche le movimentazioni per macellazione, da effettuarsi entro le 24 ore dall’arrivo, sono ammesse alle condizioni e nei limiti previsti dal citato Dispositivo Dirigenziale DGSAF prot.n. 6478 del 10 marzo 2017 e successive modificazioni.

pdfNOTA_DGSAF_MOVIMENTAZIONI_DALLA_SICILIA_VERSO_TERRITORI_INDENNI.pdf34.56 KB