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REG 2016/429

FVE: passo enorme con le visite di sanità animale

FVE: passo enorme con le visite di sanità animale
Le disposizioni in materia di visite per la salute degli animali d'allevamento sono "un enorme passo avanti". Lo dichiara il Presidente della FVE Rafael Laguens in un comunicato stampa in seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea della Animal Health Law.
Per aver "lavorato in stretta collaborazione con tutti i decisori", la Federazione dei Veterinari Europei si dice ora "orgogliosa di vedere il risultato". "Queste visite "sono la pietra angolare della 'prevenire è meglio che curare' la strategia e indispensabile per la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie trasmissibili"- aggiunge Laguens.

Il Regolamento 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili (cd Animal Helath Law) prevede che gli allevatori ricevano visite regolari per la salute animale da un veterinario, per la prevenzione delle malattie, l'individuazione e la biosicurezza. L'articolo 25 (Visite di Sanità Animale) così prescrive:
1. Gli operatori assicurano che gli stabilimenti sotto la loro responsabilità ricevano visite di sanità animale condotte da un veterinario, ove opportuno, in ragione dei rischi rappresentati dallo stabilimento in questione, tenendo conto:
a) del tipo di stabilimento;
b) delle specie e delle categorie di animali detenuti nello stabilimento;
c) della situazione epidemiologica nella zona o regione per quanto riguarda malattie elencate o malattie emergenti a cui sono sensibili gli animali dello stabilimento;
d) di qualsiasi altra sorveglianza, o dei controlli ufficiali pertinenti di cui sono oggetto gli animali detenuti e il tipo di stabilimento.
Tali visite di sanità animale hanno luogo ad intervalli proporzionati ai rischi rappresentati dallo stabilimento interessato. Esse possono essere combinate a visite condotte per altri scopi.
2. Le visite di sanità animale di cui al paragrafo 1 sono effettuate al fine di prevenire le malattie, in particolare mediante:
a) la fornitura di consulenza all'operatore interessato sulla biosicurezza e su altre questioni di sanità animale pertinenti secondo il tipo di stabilimento e le specie e le categorie di animali detenuti nello stesso;
b) l'identificazione dei sintomi che indicano l'insorgenza di malattie elencate o di malattie emergenti, e relativa informazione.
3. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i requisiti minimi necessari per l'applicazione uniforme del presente articolo.

Nelle attività di sorveglianza, l'autorità competente si avvarrà dei risultati ottenuti dalla sorveglianza condotta dagli operatori e delle informazioni ottenute attraverso le visite di sanità animale disciplinate dall'articolo 25 e delle attività condotte dagli operatori (articolo 24) sui quali ricade la prescrizione di osservare la salute e il comportamento degli animali sotto la loro responsabilità; le eventuali modifiche dei parametri di produzione normali negli stabilimenti - negli animali o nel materiale germinale sotto la loro responsabilità- che possono far sorgere il sospetto di essere causate da una malattia elencata o da una malattia emergente. Sono sempre gli operatori a farsi carico di cercare di individuare le mortalità anomale e altri sintomi di malattie gravi negli animali sotto la loro responsabilità. Per operatore si intende "qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali o prodotti, anche per un periodo limitato, eccetto i detentori di animali da compagnia e i veterinari".

"La professione veterinaria si è data un ruolo attivo nella sensibilizzazione alla salute degli animali - prosegue la nota della FVE- come "nell'interazione tra la salute degli animali, benessere degli animali e della salute pubblica. Gli allevatori e tutti gli altri proprietari professionali di animali saranno tenuti ad applicare i principi di buona zootecnia e l'uso prudente e responsabile dei medicinali veterinari".

Il nuovo Regolamento richiederà anche la registrazione di tutti i proprietari professionali di tutti i venditori di animali domestici; allo scopo, il provvedimento autorizza la Commissione a chiedere agli Stati membri di istituire banche dati nazionali di cani, gatti e altri animali domestici, se necessario.

Spetterà alla legislazione secondaria di specificare il funzionamento del Regolamento con maggior dettaglio. Dal momento che questi atti giuridici derivati - in parte delegati alla Commissione Europea- avranno grandi conseguenze per l'impatto finale della AHL, la FVE rinnova l'invito "ad una adeguata consultazione di tutte le parti interessate". Inoltre in vista dell'applicazione pratica della Animal Helath Law, la FVE chiede "un piano di comunicazione in grado di garantire una buona comprensione della legislazione e l'effettivo impegno di tutte le parti interessate".

Animal Health Law: FVE welcomes its adoption

Pubblicata sulla Gazzetta europea la Animal Health Law