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ORDINI SANITARI, STRALCIATO L’OBBLIGO RC

ORDINI SANITARI, STRALCIATO L’OBBLIGO RC
La Commissione Affari Sociali, alla presenza del Ministro della Salute Ferruccio Fazio, ha approvato alcuni emendamenti alle norme sulle professioni sanitarie contenute nel Ddl C. 4274. Il provvedimento riforma gli Ordini delle professioni di medico, odontoiatra, veterinario e farmacista. Gli emendamenti più significativi riguardano la regionalizzazione, i dipendenti pubblici e l'obbligo di copertura assicurativa per responsabilità medica.

E' stato l'emendamento più discusso, ma alla fine della seduta di martedì scorso, la Commissione Affari Sociali l'ha approvato e ha stralciato l'obbligo di Rc professionale - per gli iscritti agli Ordini delle professioni di medico, odontoiatra, veterinario e farmacista - dal Ddl 4274.

L'emendamento, votato con il parere favorevole del Ministro della Salute, Ferruccio Fazio, sopprime la lettera u), punto 2 dell'articolo 6 che prevedeva per gli iscritti agli albi l'obbligo di idonea copertura assicurativa per responsabilità professionale.

Il Presidente della Commissione, On Giuseppe Palumbo, ha ricordato come "la materia della responsabilità civile dei medici sia oggetto di un disegno di legge attualmente all'esame del Senato".

Ma sono intervenute anche considerazioni di carattere economico. L'On Paola Binetti aveva infatti proposto di integrare l'obbligo di copertura "con massimale annuo almeno pari ad un milione di euro", un impegno che secondo l'On Antonio Palagiano "costringerebbe i medici a sostenere, fin dall'inizio della loro carriera, oneri particolarmente elevati per pagare il premio della copertura assicurativa".

L'On Laura Molteni ha quindi suggerito di "valutare la possibilità di elevare il massimale e ridurre il premio a carico del singolo medico, contrattando le condizioni della polizza in modo collettivo, eventualmente con un intervento degli ordini professionali interessati". L'On Binetti ipotizzava infatti che, nel caso dei giovani, l'ordine dei medici potesse farsi carico di una parte degli oneri.

L'On Francesco Stagno D'Alcontres ha invece osservato che "già oggi i giovani medici ricorrono spesso alla stipula di polizze assicurative per la responsabilità civile", ricordando come "le richieste di risarcimento nei confronti dei medici e degli altri operatori sanitari vengano talvolta presentate anche in assenza di validi motivi". Presso le aziende sanitarie, per esempio sarebbe auspicabile che fossero istituite "strutture in grado di aiutare e sostenere il personale nei confronti del quale siano state avanzate richieste di risarcimento".

Per Giuseppe Scalera "il crescente contenzioso tra pazienti e strutture sanitarie rischia di determinare l'impossibilità, per le compagnie di assicurazione, di garantire agli operatori sanitari una copertura adeguata per la responsabilità civile" e inoltre vanno tenuti in considerazione "i diversi livelli di responsabilità che caratterizzano le differenti specialità mediche e le differenti professioni sanitarie".

Il ministro Fazio ha assicurato che "il Governo considera il problema in discussione della massima rilevanza, come dimostrano i lavori della 12a Commissione permanente del Senato". Tuttavia, ha ritenuto "opportuno sopprimere la lettera u) del comma 2 dell'articolo 6, onde evitare qualsiasi interferenza con l'attività dell'altro ramo del Parlamento".

In Senato il disegno di legge su questa materia è di fatto sospeso per ragioni inerenti alla copertura finanziaria. Per questo l'On Domenico Di Virgilio ha invitato il Governo "ad adoperarsi per il superamento delle difficoltà che ne hanno fin qui impedito l'approvazione".


Di seguito alcuni passaggi del Capo II (Professioni Sanitarie) del Ddl 4274, come risultano per effetto degli altri emendamenti approvati (in corsivo la modifica):

Il Ddl delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi generali: (...)

b) individuare le funzioni degli ordini e delle relative federazioni nazionali, e regionali (...)

c) disciplinare la modalità di tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri professionali, prevedendo l'iscrizione obbligatoria anche per i pubblici dipendenti, nell'ambito anche di un registro speciale.

g) individuare norme deontologiche raccolte in un codice approvato e aggiornato dalle federazioni nazionali, vincolante per tutti gli iscritti agli albi, agli elenchi e ai registri professionali, e le relative responsabilità disciplinari; e promuovere l'aggiornamento dei codici deontologici delle diverse professioni, individuando le aree condivise tra i diversi ordini e collegi, come piattaforma essenziale per un lavoro sanitario con equipe multiprofessionali in cui le relative responsabilità siano chiaramente identificate ed eticamente fondate.

h) disciplinare l'istituzione di specifici organi e la definizione di idonee procedure che, a garanzia della difesa dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare (...)

i) prevedere l'assoggettabilità degli iscritti agli albi, agli elenchi e ai registri professionali, in qualsiasi ambito svolgano a loro attività, compreso quello societario, alle sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità o alla reiterazione dell'illecito, prevedendo altresì il ravvedimento operoso e altre misure compensative; anche di natura economica, fatta salva l'area di competenza già regolata in via esclusiva dallo specifico codice disciplinare per i pubblici dipendenti.

p) assicurare, la piena possibilità di accesso al voto e prevedere la facoltà di istituire con lo statuto di cui al comma 5, limitatamente agli Ordini  che abbiano un numero di iscritti all'albo superiore a 2.000 unità, eventuali assemblee rappresentative con la connessa tutela nelle stesse delle minoranze qualificate degli iscritti.