[IMMAGINE2]Mentre il Governo lavora alle liberalizzazioni delle professioni, in Parlamento avanza l'iter del Ddl C. 4274 per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie. Ieri la discussione in Commissione Affari Sociali alla presenza del Ministro della Salute. Presentati emendamenti.
Avanza in Commissione Affari Sociali l'iter del Ddl C. 4274 per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie. Il provvedimento in questione è stato oggetto di proposte emendative il cui esame è iniziato ieri alla presenza del Ministro della salute Ferruccio Fazio.
L'articolo 6. (Delega al Governo per la riforma degli Ordini delle professioni sanitarie di medico chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista) è interessato da varie proposte di modifica, anche sotto forma di articoli aggiuntivi.
Gli emendamenti puntano ad assicurare che agli Ordini non si applichi la disciplina delle amministrazioni pubbliche e che gli stessi assumano "nell'ambito del tirocinio pre lauream e post lauream". Si propone di precisare il senso della tenuta degli elenchi e dei registri, "a certificazione del legittimo esercizio delle attività professionali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro".
Per quanto riguarda i dipendenti pubblici, si propone che la loro iscrizione obbligatoria sia "nell'ambito di un registro speciale", così come le verifiche condotte su questa categoria di iscritti ai fini del mantenimento dei requisiti professionali, lascino ferma "l'autonoma disciplina prevista per i pubblici dipendenti". Anche per quanto riguarda l'assoggettabilità degli iscritti alle sanzioni disciplinari, si propone sia "fatta salva l'area di competenza già regolata in via esclusiva dallo specifico codice disciplinare per i pubblici dipendenti".
Spunta la proposta di un deontologia condivisa: promuovere l'aggiornamento dei codici deontologici delle diverse professioni, individuando le aree condivise tra i diversi ordini e collegi, come piattaforma essenziale per un lavoro sanitario con equipe multiprofessionali in cui le relative responsabilità siano chiaramente identificate ed eticamente fondate.
Oltre all'autonomia e alla terzietà di giudizio disciplinare, si propone di introdurre la garanzia del diritto di difesa per il professionista sottoposto a procedimento; si propone che le misure compensative in caso di sanzioni disciplinari siano " anche di natura economica". Fra le proposte emendative anche quella di "attribuire agli Ordini e alle relative Federazioni delle professioni sanitarie funzioni di composizione di controversie su questioni relative all'esercizio della professione e a tutti gli aspetti ad essa connessi, anche prevedendo la creazione di specifici collegi di conciliazione costituiti dalle relative Federazioni su base regionale".
Confermati gli obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali, ma prevedendo l'eccezione di coloro che abbiano già una diversa copertura previdenziale obbligatoria; confermato l'obbligo di una copertura assicurativa per responsabilità professionale, proponendo la quantificazione di un massimale annuo "almeno pari ad un milione di euro".
Viene inoltre proposto un Art. 6-bis. (Esercizio abusivo di professioni sanitarie), secondo diverse proposte di formulazione, ma tutte volte alla confisca delle attrezzature e delle cose che sono servite alla consumazione del reato di esercizio abusivo della professione in caso di condanna.
Proposto anche un Art. 6-bis.(Modifica al comma 1 dell'articolo 12 della legge 136/1991). Questo articolo aggiuntivo, proposto dai parlamentari veterinari Mancuso e Viola recita:
1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge 12 aprile 1991, n. 136, è sostituito dal seguente:
«1. Su tutti i corrispettivi relativi all'attività professionale e di certificazione prestata dai veterinari iscritti agli albi professionali, anche ove legati da rapporto di lavoro dipendente, convenzionale e di collaborazione con associazioni enti o soggetti pubblici o privati, è dovuta una maggiorazione a carico dei rischi richiedenti la prestazione. L'ammontare della predetta maggiorazione dovrà essere versato all'Ente dai soggetti tenuti alla riscossione del corrispettivo della prestazione medesima, ossia dal veterinario professionista ovvero del datore di lavoro in caso di prestazioni rese da veterinari dipendenti».