• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31395

+++ Le pubblicazioni riprenderanno con regolarità dopo la pausa estiva +++  

ANIMALE SULLA CARREGGIATA, AUTOSTRADE SPA RISARCISCE

ANIMALE SULLA CARREGGIATA, AUTOSTRADE SPA RISARCISCE
Autostrade spa devono risarcire l'automobilista danneggiato dall'animale sulla carreggiata. Cane o volpe non importa. Il custode è sollevato da responsabilità solo se prova il caso fortuito. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che ha accolto il ricorso di un automobilista che aveva urtato il guard rail per evitare un animale sulla carreggiata.

L'automobilista danneggiato per la presenza di un animale sulla carreggiata ha diritto al risarcimento del danno a meno che le autostrade Spa non provino il caso fortuito e cioè che non era prevedibile immaginare la presenza di quella specie.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza numero 11016 del 19 maggio 2011, ha accolto il ricorso di un automobilista che aveva urtato contro il guard rail per evitare un animale sulla carreggiata.
In realtà l'uomo non aveva capito se si trattasse di un cane o di una volpe. Per questo il giudici di merito avevano escluso ogni responsabilità delle Autostrade Spa.Contro la decisione l'uomo ha presentato ricorso in Cassazione con successo.

La responsabilità del gestore c'è e come. A meno che non riesca a provare che la presenza di quella specie sulla strada era assolutamente imprevedibile (caso fortuito). In particolare la terza sezione civile ha chiarito che "la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo; perché essa possa, in concreto, configurarsi è sufficiente che l'attore dimostri il verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene, salvo la prova del fortuito, incombente sul custode". Non solo. "Ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., per l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene, l'ente proprietario risponde dei danni subiti dall'utente, secondo la regola generale dettata dall'art. 2043 cod. civ. In questo caso graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene, mentre spetterà al gestore provare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia".

Di più, "allegata e dimostrata la presenza sulla corsia di marcia di un'autostrada di un animale di dimensioni tali da intralciare la circolazione, non spetta all'attore in responsabilità, sia nell'ambito della tutela offerta dall'art. 2051 cod. civ., sia alla stregua del principio generale del neminem laedérem, di cui all'art. 2043 cod. civ., provarne anche la specie, la quale potrà semmai essere dedotta e dimostrata dal convenuto quale indice della ricorrenza di un caso fortuito". (fonte: cassazione.net)

Allegati
pdf IL TESTO DELLA SENTENZA.pdf