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RIMBORSO IRAP SE IL PROFESSIONISTA E’ IN AFFITTO

RIMBORSO IRAP SE IL PROFESSIONISTA E’ IN AFFITTO
Scatta il rimborso dell'Irap in favore del piccolo professionista che ha lo studio in affitto. Un punto in favore di un milione di contribuenti che hanno chiesto la restituzione dell'Imposta. La Cassazione ha respinto il ricorso dell'amministrazione finanziaria che aveva rifiutato il rimborso dell'Irap a due medici convenzionati che, oltre a non possedere un'autonoma organizzazione, avevano affittato lo studio.

La Cassazione spezza una lancia in favore di quel milione di piccoli professionisti che si accinge a chiedere il rimborso dell'Irap. Scatta la restituzione dell'imposta quando lo studio è in locazione e comunque non è di proprietà. Lo hanno stabilito due sentenze della Corte di Cassazione depositata il 10 maggio 2011, e con le quali è stato respinto il ricorso dell'amministrazione finanziaria che aveva rifiutato il rimborso dell'Irap a due medici convenzionati che, oltre a non possedere un'autonoma organizzazione, avevano affittato lo studio.

Come sempre avviene dalla maxi udienza del 2007 la sezione tributaria del Palazzaccio ha aggiunto pochissimo al principio enunciato sull'Irap centinaia di volte e che va a coprire un evidente vuoto legislativo. Ma spesso in queste circostanze, la casistica può dare una grossa mano al professionista. Sapere dunque, che anche la mancata proprietà dello studio aiuta il piccolo ad ottenere il rimborso diventa importante.

La prima parte delle due motivazioni è quasi una fotocopia: "a norma del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, primo periodo, e 3, coma 1, lettera c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, - si legge in sentenza - l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma primo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora sí tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della "autonoma organizzazione", il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse".

E ancora, "gli impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerunque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell'assenza delle condizioni anzidette".

Le pronunce hanno un interessante comune denominatore. In entrambe i casi il professionista lavorava in uno studio in affitto, con mezzi contenuti. Insomma un elemento in più per chiedere il rimborso. (fonte: cassazione.net)

 

Allegati
pdf IL TESTO DELLA SENTENZA.pdf