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USO IN DEROGA DEI MANGIMI E TEMPI DI SOSPENSIONE

USO IN DEROGA DEI MANGIMI E TEMPI DI SOSPENSIONE
Il Ministero della Salute puntualizza, in controtendenza rispetto alle interpretazioni che hanno prevalso finora, che il concetto di uso in deroga citato dall'art 3 della legge 90 è sovrapponibile al concetto di deroga della 193/2006. I medici veterinari per animali da reddito hanno avviato un confronto sui riflessi della circolare ministeriale sull'esercizio professionale.

Il Ministero della Salute puntualizza, in controtendenza rispetto alle interpretazioni che hanno prevalso finora, che il concetto di uso in deroga citato dall'art 3 della legge 90 è sovrapponibile al concetto di deroga della 193/2006.

Questo in sostanza, il senso della nota diffusa in questi giorni dalla Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario sui tempi d'attesa per l'uso in deroga dei mangimi di cui si è discusso ieri il Consiglio Direttivo della SIVAR. I medici veterinari per animali da reddito stanno quindi valutando i riflessi di questa interpretazione sulla pratica professionale quotidiana riservandosi di produrre una eventuale risposta formale.

"Il DLvo del 3. 03-1993 n. 90 al comma 1 dell'art.3, prevede che i mangimi medicati "possano essere, preparati solo con una premiscela medicata autorizzata".
Il comma 4 dei medesimo articolo prevede che in deroga al comma 1, è consentito al veterinario, nel rispetto di quanto previsto dal D.L.vo 119/1992 in merito alla ricettazione dei farmaci per uso veterinario ed all'uso in deroga, effettuare sotto la propria responsabilità e dietro prescrizione, la fabbricazione di mangimi medicali con più di una premiscela medicata autorizzata, a condizione che non esista alcun agente terapeutico autorizzato specifico, sotto forma di premiscela, per la malattia da trattare o per la specie o la categoria animale in questione.
La suddetta norma, in deroga, assimila pertanto l'uso di più di una premiscela per la preparazione di un mangime medicato all'uso improprio di farmaci così come previsto dal D.Lvo n. 119/1992 allora in vigore e all'uso in deroga dal D.Lvo n. 193/2006 attualmente vigente.
La circolare n.1 del Ministero della Sanità dell'1 gennaio 1996, relativa alle condizioni di preparazione dei mangimi medicati, al capitolo "Prescrizione Veterinaria" e con l'allegato relativo alle "associazioni consentite", limita a quattro i principi attivi associabili ed elenca le associazioni utilizzabili, stabilendo che "il tempo di sospensione da applicare non può comunque essere inferiore a quello indelicato per la premiscela con tempo di sospensione più prolungato".

Dal combinato disposto del D.L.vo n, 90/1993, della suddetta circolare n. 1 del 1.01.1996 e del D.L.vo n. 193/2006 attualmente in vigore, si evince che:
- la preparazione di un mangime medicato con più di una premiscela è assimilabile ad un uso in deroga;
- in questo caso, il tempo di sospensione da applicare non può essere inferiore a 28 giorni e comunque non inferiore a quello indicato per la premiscela con tempo di sospensione più prolungato;