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CANE MORDE: RESPONSABILITA’ DISGIUNTA DA PROPRIETA’

CANE MORDE: RESPONSABILITA’ DISGIUNTA DA PROPRIETA’
La sanzione penale è collegata all'omessa custodia di chi detiene l'animale, non di chi ne è proprietario. Non al proprietario. La Cassazione condanna due coniugi per l'aggressione a un passante da parte del loro cane, in passeggiata senza guinzaglio e senza museruola. Per il risarcimento fa fede il referto del Servizio Veterinario.

Marito e moglie sono stati entrambi condannati dalla Cassazione per il morso del cane alla gamba di una passante. Nonostante la moglie abbia dimostrato di essere l'unica effettiva proprietaria dell'animale, che passeggiava senza museruola né guinzaglio: ai fini della sanzione penale, infatti, conta l'omessa vigilanza di chi detiene un potere "di fatto" sul cane.

È quanto emerge dalla sentenza 8875/11, emessa dalla quarta sezione penale. I coniugi pagano 300 euro ciascuno di multa, 500 di provvisionale alla parte civile, 1.000 ognuno euro alla cassa delle ammende, circa 2.000 euro di complessive spese di giudizio (sulle ferite riportate dalla parte offesa fa fede il referto del servizio veterinario).

Secondo i giudici per integrare la contravvenzione ex articolo 672 Cp non rileva la "proprietà" del cane in senso civilistico. La norma del Codice, infatti, è dettata per proteggere l'incolumità pubblica: la sanzione penale scatta dunque anche per il marito: il cane era sotto la responsabilità di entrambi.

Allegati
pdf LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE.pdf