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PREVIDENZA, SEMPRE DEDUCIBILI I CONTRIBUTI VOLONTARI

PREVIDENZA, SEMPRE DEDUCIBILI I CONTRIBUTI VOLONTARI
L'Agenzia delle entrate ha precisato che tutti i versamenti volontari per contributi previdenziali sono sempre deducibili dal reddito qualsiasi sia la causa che origina il versamento facoltativo che può essere: riscatto, prosecuzione volontaria o il ricongiungimento assicurativo. Dal Fisco una confortante conferma: come noto, tutti i contributi previdenziali Enpav, sono deducibili.

L'Agenzia delle entrate in risposta ad alcuni quesiti presentati da liberi professionisti aderenti a casse private ha precisato con risoluzione n. 25/2011 del 3 marzo come debba essere considerata la deducibilità dal reddito di tutti i contributi previdenziali facoltativi o volontari.

Mentre per i versamenti riferiti al contributo integrativo non vi erano mai stati aspetti di discussione sulla loro deducibilità dal reddito non era chiara questa stessa possibilità per tutti gli altri versamenti volontari. Con questa risoluzione l'Agenzia delle entrate ha finalmente chiarito come si debbano considerare questi versamenti confermando la loro deducibilità.

In particolare viene ribadito che questi versamenti sono sempre deducibili dal reddito qualsiasi sia la loro causa che origina il versamento facoltativo e che può derivare da: possibile riscatto, prosecuzione volontaria o il ricongiungimento assicurativo. La risoluzione ricorda anche che la deducibilità è sempre prevista ma solo nei casi in cui i contributi volontari siano rimasti effettivamente a carico del contribuente e nel rispetto di tutte le altre disposizioni normative che disciplinano la contribuzione volontaria.

Dal Fisco una confortante conferma: come noto, tutti i contributi previdenziali Enpav, sono deducibili.

Sono deducibili dai Veterinari iscritti obbligatoriamente all'Enpav:
• il contributo soggettivo minimo ed eccedente;
• il contributo di maternità;
• il contributo integrativo minimo per la parte che rimane a carico del contribuente;
• il contributo modulare;
• l'onere pagato a titolo di riscatto degli anni di laurea/servizio militare e a titolo di ricongiunzione.

Allegati
pdf LA RISOLUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.pdf