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FRANCESCA MARTINI RISPONDE SUL SEQUESTRO PREVENTIVO

FRANCESCA MARTINI RISPONDE SUL SEQUESTRO PREVENTIVO
Il Sottosegretario Martini è intervenuta alla Camera sul caso del cacciatore suicida dopo aver sparato a due guardie zoofile a maggio del 2010. Francesca Martini ha fornito chiarimenti su prassi e dinamiche del sequestro preventivo. Iniziativa normativa per la specifica formazione di chi gestisce attività con animali, e l'interdizione da tali attività per coloro che si rendono responsabili di reati di maltrattamento.

Il Sottosegretario Francesca Martini, in risposta all'interrogazione sul tragico caso di Sussisa (Genova), lunedì scorso ha fornito chiarimenti su prassi e dinamiche del sequestro preventivo e auspicato "una iniziativa normativa finalizzata alla tutela degli animali d'affezione".

Il caso, risalente al maggio scorso, ha riguardato due guardie zoofile uccise da un cacciatore poi suicida in seguito alla comunicazione di sequestro del canile da lui stesso costruito. Ne è scaturito un dibattito politico sui requisiti di idoneità alle adozioni da parte dei cacciatori, con accuse di "discriminazione ideologica" contro i fautori della tesi che "chi ha una licenza di caccia è "portato e propenso a maltrattare gli animali".

Di seguito le richieste dell'interrogazione e le relative risposte del Sottosegretario

a) sancire l'incompatibilità delle funzioni di controllo di attività lavorative e ludiche per quelle persone, associazioni o enti che si professano a priori contrarie a tali attività;
Risposta: l'articolo 6 della legge 20 luglio 2004, n. 189, recante «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini
o competizioni non autorizzate», prevede la possibilità, per le guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, di svolgere attività di vigilanza in materia di animali di affezione. Tali compiti sono attribuiti attraverso decreti prefettizi di nomina emanati a seguito di adeguata formazione: le guardie zoofile possono eseguire le citate attività di vigilanza nei limiti attribuiti, dai rispettivi atti di nomina, ai sensi degli articoli 55 (funzioni della polizia giudiziaria) e 57 (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria) del Codice di procedura penale.


b) impedire il sequestro preventivo di animali di proprietà unicamente sulla base di denunce o segnalazione di sospetti reati, magari delle stesse associazioni o enti che a priori si professano contrarie alle attività che sono delegate a controllare;
Risposta: In tema di sequestro preventivo degli animali, occorre ricordare che l'articolo 321, comma 1, del Codice di procedura penale «Oggetto del sequestro preventivo», prevede che «Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato (...)». Il comma 3-bis del citato articolo prevede che «Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa della polizia giudiziaria».
Il fine ultimo di tale attività giudiziaria, svolta da organi di polizia giudiziaria, pertanto, è quello di evitare che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze. A tale proposito risulta chiarificatrice la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, sezione penale, la quale, con sentenza n. 3145 del 18 dicembre 2000, ha stabilito che «le esigenze cautelari tutelate con il sequestro preventivo ex articolo 321 del codice di procedura penale sussistono anche quando la condotta incriminata è cessata in quanto, anche dopo tale momento, è possibile che la libera disponibilità della cosa o agevoli la commissione di altri reati o consenta, sia per i reati cosiddetti di evento sia per i reati di mera condotta, la prosecuzione delle conseguenze del reato già commesso».
Pertanto, la proposta di sancire l'impossibilità di convalidare il sequestro preventivo unicamente sulla base di denunce o segnalazioni delle associazioni o enti, avanzata nell'interrogazione in esame, non può essere condivisa poiché l'attività di sequestro preventivo viene posta in essere a seguito di una adeguata verifica della commissione di reato da parte delle autorità giudiziarie deputate.

c) sancire il divieto di spostare animali posti sotto sequestro dal luogo di detenzione fino a che una sentenza abbia dimostrato la reale colpevolezza degli imputati;
Risposta: Si rappresenta che non può essere stabilita una procedura standardizzata in quanto si ritiene necessaria un'adeguata valutazione per ogni singolo caso; tuttavia, si sottolinea che nella prassi operativa, ove possibile, gli animali sottoposti a sequestro non vengono spostati per evitare agli stessi, in quanto esseri senzienti, ulteriori maltrattamenti legati allo stress del trasporto e dell'adattamento in un altro ambiente
d) non consentire la detenzione, custodia e affidamento degli animali sequestrati a persone, associazioni o enti che a qualsiasi titolo abbiano o abbiano avuto parte in causa nel procedimento o che costantemente o occasionalmente collaborino con esse;
Non è possibile stabilire a priori i soggetti affidatari. Tuttavia, la prassi operativa prevede l'affidamento degli stessi animali, in via prioritaria, alle autorità territorialmente competenti, quali il sindaco e i servizi veterinari ufficiali, nonché alle associazioni o enti che non abbiano rivestito la qualifica di parte in causa.

e) sancire il divieto di collaborazione come ausiliari di polizia giudiziaria a persone, associazioni o enti che a qualsiasi titolo abbiano o abbiano avuto parte in causa nel procedimento o che costantemente o occasionalmente collaborino con esse;
Risposta: Il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha inteso segnalare che, tenuto conto che il sequestro preventivo e quello probatorio rientrano tra i provvedimenti adottabili dall'autorità giudiziaria (Ag), che convalida quelli eseguiti d'iniziativa della polizia giudiziaria (Pg), al fine di acquisire la prova del reato o di impedirne il proseguimento, appare difficilmente perseguibile l'esclusione, a vario titolo, di associazioni o enti segnalanti o intervenuti nei procedimenti relativi a reati accertati dalla Pg o dalla Ag, considerato che in determinate realtà territoriali è limitatissima la presenza di associazioni che possano fornire il necessario ausilio per la custodia e la cura degli animali sequestrati.

f) impedire che siano destinatari delle entrate derivanti dall'applicazione di eventuali sanzioni e possibile parte lesa dai reati previsti, in sede di processo, persone, associazioni o enti che a qualsiasi titolo abbiano o abbiano avuto parte in causa nel procedimento o che costantemente o occasionalmente collaborino con esse;
Risposta: Premesso che ad oggi le somme derivanti dall'applicazione di eventuali sanzioni sono irrisorie, relativamente alla possibilità per le associazioni o enti di rivestire la qualifica di parte lesa nel procedimento, si riporta la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, sezione penale, la quale con sentenza n. 34095 del 2006 ha stabilito che «invero, se la persona offesa dal reato è - per unanime approdo di dottrina e giurisprudenza - il soggetto titolare del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, non può dubitarsi che un'associazione statutariamente deputata alla protezione degli animali sia portatrice degli interessi penalmente tutelati dai reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 del codice penale».
Inoltre, la Cassazione statuisce che la normativa in questione «interviene in materia di legittimazione degli enti esponenziali d'interessi collettivi ad esercitare le facoltà processuali della persona offesa».

g) garantire che i gestori di canili, di qualsiasi natura, siano sottoposti a valutazione di ordine morale ed equilibrio comportamentale e psichico ed, eventualmente, che a tali valutazioni siano sottoposti anche coloro che sono delegati al loro controllo.
Risposta: Si ritiene necessario prevedere per tutti coloro che gestiscono attività con animali, un'adeguata e specifica formazione e l'interdizione da tali attività per coloro che si rendono responsabili di reati di maltrattamento. Si auspica in tal senso una iniziativa normativa finalizzata alla tutela degli animali d'affezione.