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MISURE COMPENSATIVE PER IL TITOLO DI VETERINARIO

MISURE COMPENSATIVE PER IL TITOLO DI VETERINARIO
E' pubblicato il regolamento ministeriale sulle misure compensative per il riconoscimento del titolo professionale conseguito all'estero per l'esercizio della professione di medico veterinario. Tirocinio e prova attitudinale quando il percorso formativo differisce, per durata o contenuti, da quello previsto in Italia.

Entrerà in vigore il 27 febbraio il Regolamento del Ministero della Salute recante disciplina delle misure compensative per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nei Paesi comunitari ed extracomunitari ai fini dell'esercizio, fra le altre, dell'attività professionale di medico veterinario.

Il Regolamento viene emanato ai sensi del decreto legislativo 206/2007 che ha dato attuazione alla "Direttiva Qualifiche" 2005/36/CE. Le misure compensative che il Regolamento rende esecutive consistono nel compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del professionista richiedente.

I casi che rendono necessaria l'adozione di misure compensative si verificano, in particolare, quando il titolo non è sovrapponibile a quello rilasciato in Italia, ad esempio la durata della formazione e' inferiore di almeno un anno a quella richiesta in Italia, oppure la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia.

La domanda di riconoscimento viene inoltrata alla Direzione delle Professioni sanitarie del minsitero della Salute che avvierà apposita istruttoria, avvalendosi della Conferenza dei servizi, un organismo di cooperazione amministrativa di cui fa parte un rappresentante dell'Ordine professionale.

Il decreto di riconoscimento verrà poi rilasciato dal Ministero della Salute solo a seguito del superamento della prova attitudinale o del tirocinio. La Commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale e' nominata con decreto dirigenziale e ne fanno parte un rappresentante del Ministero, due docenti della sede universitaria della prova e un rappresentante designato dall'Ordine di competenza.

Il tirocinio di adattamento consistente in un percorso formativo della durata non superiore a tre anni, accompagnato eventualmente da una formazione complementare, e' svolto presso le Universita' o sedi decentrate dei corsi di laurea, presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico o presso una struttura ospedaliera del Servizio sanitario nazionale, sotto la supervisione e responsabilita' di un referente di tirocinio, individuato dalla struttura sede di tirocinio.

Al termine del periodo stabilito, la struttura sanitaria presso cui il tirocinio si e' svolto predispone una relazione finale di valutazione, da trasmettere al Ministero - Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio puo' essere ripetuto.