• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31295

SANREMO, GARA AL RIBASSO E LITIGIO AL TAR

SANREMO,  GARA AL RIBASSO E LITIGIO AL TAR
Il Tar Liguria sentenzia in merito al servizio di pronta reperibilità per il soccorso veterinario che ogni anno il Comune di Sanremo assegna ad un medico veterinario. Per il Tribunale tale servizio può essere svolto anche da un ambulatorio veterinario e non soltanto da un ospedale veterinario.

Il TAR si è pronunciato per la seconda volta a favore del dott. Maurilio Calleri, respingendo il ricorso presentato da un collega, titolare di ospedale veterinario. Ne dà comunicazione in un comunicato stampa lo stesso Calleri.

"I ricorrenti - come si legge nella sentenza del 03 febbraio 2011 - contravvenendo alla prescrizione contenuta nell'avviso di indagine di mercato, non hanno presentato l'offerta al ribasso sull'importo complessivo posto a base di gara e che, quanto al contenuto sostanziale della censura avanzata attraverso l'aggiudicazione disposta in favore del veterinario contro-interessato, questi risulta viceversa titolare di presidio sanitario idoneo, ai sensi della normativa sanitaria vigente, a soddisfare le esigenze sottese all'affidamento del servizio di pronta reperibilità di soccorso veterinario."

Il Tar ha quindi respinto il ricorso che risulta infondato.

Lo scorso anno era stato Maurilio Calleri ad aver presentato un ricorso al TAR, in quanto, avendo vinto nell'ottobre del 2009 il bando di gara per la pronta reperibilità per il soccorso veterinario nel Comune di Sanremo. Calleri era stato escluso dal bando di gara in quanto non era stato rispettato il diritto dell'interessato a partecipare attivamente al procedimento amministrativo, anche mediante il deposito di memorie e documenti a sostegno della propria posizione, aveva avuto ragione dal TAR che ne ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Si legge nella sentenza del 15 aprile 2010 "l'amministrazione comunale, dopo aver dichiarato il ricorrente aggiudicatario provvisorio della gara per cui è causa, con il provvedimento impugnato lo ha escluso dalla procedura senza dare comunicazione alcuna dell'avvio del relativo procedimento, assegnando un congruo termine per la formulazione delle relative osservazioni..."